Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 6 luglio 1983, causa 117/81
Epigrafe
Nella causa 117/81,
Jean-Jacques Geist, con l'aw. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34 B, rue Philippe-II, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici Jörn Pipkom e Hendrik van Lier, in qualità di agenti, e con domicilio eletto presso il sig. Oreste Montako, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Plateau du Kirchberg, Lussemburgo,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 luglio 1980 secondo la quale la candidatura del ricorrente al posto n. 120 non poteva essere accolta, e della decisione, contentuta nell'avviso di posto vacante n. 120, di riservare il posto di cui trattasi ai dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento, nonché di tutte le decisioni adottate a seguito della pubblicazione dell'avviso di posto vacante al fine di provvedere alla copertura del posto n. 120,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
II sig. Geist, cittadino francese, veniva assunto il 1o aprile 1962, nella sua qualità di ingegnere, come dipendente del ruolo scientifico, dalla Commissione della CEEA e promosso al grado A 5, il 1o gennaio 1966, dopo essere stato distaccato per un certo periodo negli Stati Uniti d'America.
paragrafo 2
Impiegato in un'attività che sembrava essergli congeniale, il Geist veniva assegnato alla sezione studi idraulici del Centro comune di ricerca (CCR) di Petten.
paragrafo 3
A seguito della decisione del Consiglio, 15 giugno 1965, che modificava il secondo programma di ricerche del 1962, la sezione studi idraulici di Petten veniva soppressa; il 24 luglio 1967 il gruppo diretto dall'interessato veniva disciolto.
paragrafo 4
Pertanto, ormai privo di un impiego specifico nell'ambito del CCR, il Geist veniva posto, a quanto sembra provvisoriamente, alle dirette dipendenze della direzione del Centro e si dedicava a studi sui reattori autofertilizzanti a sali fusi.
paragrafo 5
L'attribuzione di questi nuovi compiti all'interessato suscitava gravi difficoltà, dovute principalmente al fatto ch'egli era rimasto molto deluso dalla soppressione del settore di ricerche che rientrava nella sua specializzazione.
paragrafo 6
La direzione del CCR tentava più volte di trovare una soluzione. Così, per esempio, nel 1975 essa invitava il Geist a far domanda per un posto di addetto scientifico presso la delegazione della Comunità a Washington. Questo posto veniva tuttavia assegnato ad un altro dipendente.
paragrafo 7
Il 22 agosto 1975 il Consiglio dei ministri confermava che l'elaborazione di trafile di reattori doveva essere lasciata esclusivamente all'iniziativa degli Stati membri (GUL 231 del 2. 9. 1975).
paragrafo 8
Data l'impossibilità d'integrare il Geist nell'ambito del nuovo programma di ricerche di Petten così definito dal Consiglio, il direttore generale del CCR chiedeva all'interessato di scegliere uno dei posti vacanti presso il CCR di Ispra in Italia.
paragrafo 9
Poiché il Geist non faceva conoscere la sua scelta, il direttore generale del CCR di Petten stabiliva, il 10 dicembre 1975, di assegnarlo al reparto «Scambi termici e meccanici dei fluidi» del Centro di Ispra.
paragrafo 10
Tale decisione costituiva oggetto di un ricorso per annullamento, presentato dall'interessato il 30 giugno 1976 e respinto dalla Corte con sentenza 14 luglio 1977 (causa 61/76, Race. 1977, pag. 1419).
paragrafo 11
Per motivi attinenti alla sua situazione familiare (tre figli a suo carico e a lui affidati nei Paesi Bassi) e alle sue condizioni di salute (che, a parere del suo medico curante nei Paesi Bassi, gli impedivano di continuare a svolgere la sua attività ad Ispra, il Geist chiedeva già allora alla Commissione di trovargli, al di fuori del CCR di Ispra, un posto adeguato alla sua competenza, alla sua esperienza, al suo grado ed ai suoi interessi scientifici.
paragrafo 12
A quanto pare, le soluzioni proposte dalla Commissione, in particolare nel 1979, non potevano essere prese in considerazione.
paragrafo 13
In tale contesto fattuale il Geist presentava la sua candidatura al posto n. 120, rispondendo ad un avviso di posto vacante pubblicato nel corriere del personale del 13 giugno 1980 e così formulato:
paragrafo 14
«Posto n. 120 — nell'ambito del sistema di avvicendamento istituito per le delegazioni e gli uffici informazione, la direzione generale I, relazioni esterne, cerca per la delegazione di Washington: dipendente di grado A 4-A 7, primo segretario incaricato degli affari scientifici e tecnologici. Si richiede un'esperienza approfondita nel campo dei problemi scientifici e tecnologici e, in particolare, nel settore dell'energia ... Possono presentare la loro candidatura solo i dipendenti della Commissione retribuiti in base al bilancio di funzionamento».
paragrafo 15
Con lettera 14 luglio 1980, il Geist veniva informato del rigetto della sua candidatura. Il 13 ottobre 1980, egli presentava reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, chiedendo la revoca della decisione notificata non lettera 14 luglio 1980 e, per quanto necessario, la revoca della decisione di trasferimento o di promozione di cui avesse eventualmente fruito un altro dipendente e, infine, la modifica del testo dell'avviso di posto vacante n. 120 allo scopo di rendere il posto vacante accessibile anche ai dipendenti retribuiti con gli stanziamenti iscritti nel bilancio della ricerca e degli investimenti.
paragrafo 16
Constatando, in data 14 febbraio 1981, che era stato opposto un silenzio rifiuto al suo reclamo, il Geist ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1981.
paragrafo 17
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione), in conformità all'art. 22 dello Statuto CEEA e all'art. 45 del regolamento di procedura, ha disposto l'assunzione di mezzi istruttori.
paragrafo 18
Con lettera 12 maggio 1982, il cancelliere della Corte ha invitato la Commissione a rispondere ai seguenti quesiti:
paragrafo 28
La Commissione era tenuta a presentare le sue osservazioni entro il 7 giugno 1982.
paragrafo 29
Con lettera 25 maggio 1982, indirizzata al presidente della Corte, la Commissione ha chiesto una proroga del termine, la sua domanda è stata accolta e il termine è stato spostato al 14 giugno 1982.
paragrafo 30
A causa del cambiamento intervenuto nella sua composizione, la Corte, con ordinanza 7 ottobre 1982, ha deciso di assegnare la causa alla Terza Sezione.
punto 1
Quale sia la natura giuridica della decisione 23 luglio 1975. Se si tratti di una direttiva interna o di un provvedimento di ordine interno. Quali siano i suoi effetti e la sua forza vincolante. Poiché essa sostiene che tale decisione non è stata adottata in applicazione dell'art. 110 dello statuto del personale, quale distinzione faccia la Commissione, nella gestione della sua politica del personale, tra un provvedimento quale la decisione 23 luglio 1975 e le disposizioni generali d'attuazione contemplate dall'art. 110 dello statuto.
punto 2
Se esistano altre decisioni del tipo della decisione 23 luglio 1975. Quali ne siano le caratteristiche. Se esse, allorché riguardano la gestione del personale della Commissione, siano portate a conoscenza di detto personale.
punto 3
Se la decisione 23 luglio 1975 riguardi il personale del ruolo scientifico e tecnico retribuito con gli stanziamenti destinati alla ricerca. Quali siano i motivi che inducono la Commissione a tale quesito.
punto 4
Quali siano i criteri che servono di base alla gestione del personale del ruolo scientifico e tecnico soggetto all'applicazione delle disposizioni del titolo VIII dello statuto, tenuto conto della precarietà o della limitazione nel tempo dei programmi di ricerca. La Commissione è pregata di fare una sintesi, accompagnata, se possibile, da dati numerici, delle modalità di gestione ch'essa ha seguito.
punto 5
Quale sia la base della decisione della Commissione, contenuta nell'avviso di posto vacante, di riservare il posto ai dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento.
Se essa sia basata sulla decisione 23 luglio 1975.
Se essa sia basata su motivi diversi inerenti al fatto che, secondo le dichiarazioni della Commissione (controricorso, pag. 7), «per quanto riguarda il posto n. 120, si tratta di un'assegnazione specifica, cioè al di fuori del movimento generale annuale di avvicendamento, a seguito del richiamo in sede del sig. Reichart, precedentemente in servizio a Washington».
Quale sia il margine di valutazione di cui dispone la Commissione per quanto riguarda il posto da coprire presso la delegazione di Washington, tenuto conto dei programmi di ricerca stabiliti dal Consiglio.
punto 6
Perché la Commissione abbia, nel 1975, incitato il ricorrente a presentare la sua candidatura ad un posto di addetto scientifico presso la delegazione di Washington dal momento che, secondo quanto essa stessa ha dichiarato, «gli uffici esterni non comprendono dipendenti cui si applica il titolo VIII dello statuto» (replica, pag. 16) e «nessuno dei compiti svolti da uno qualunque degli uffici esterni rientra in uno dei programmi di ricerca» definiti dal Consiglio (controreplica, pag. 10).
punto 7
Quali siano i motivi reali della decisione adottata nei confronti del ricorrente. Se essi siano collegati esclusivamente al testo dell'avviso di posto vacante. Se la Commissione abbia proceduto al raffronto dei meriti rispettivi dei candidati.
punto 8
Se la Commissione, in altri avvisi di posto vacante, sia stata indotta a riservare il posto offerto a dipendenti del ruolo scientifico e tecnico retribuiti in base al bilancio di funzionamento.
punto 9
La Commissione è invitata ad esibire il documento menzionato alla pag. 79, in fine, dell'allegato III alla sua replica, cioè il documento COM(75) PV 349, 2a parte.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
II ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) annullare la decisione comunicata al ricorrente con lettera 14 luglio 1980 e secondo la quale la sua candidatura al posto n. 120 non poteva essere accolta;
2) annullare la decisione, adottata dalla controparte e concretatasi nell'avviso di posto vacante n. 120, di riservare il posto di cui trattasi ai dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento;
3) annullare tutte le decisioni adottate dopo la pubblicazione di detto avviso di posto vacante al fine di coprire il posto n. 120, tanto se si tratta di nomina, di promozione, di tramutamento, quanto se si tratta di qualsiasi altro provvedimento di assegnazione;
4) condannare la controparte a tutte le spese di causa.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1) respingere il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese;
3) con ogni riserva.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Primo mezzo
paragrafo 1
Il primo mezzo si riferisce all'incompetenza del dipendente che ha firmato la lettera 14 luglio 1980, in quanto nessun elemento di tale lettera consente di accertare se la decisione in tal modo notificata promani dall'autorità che ha il potere di nomina determinata con decisione della Commissione 5 ottobre 1977, adottata in base all'art. 2 dello statuto (corriere del personale del 17. 11. 1977).
paragrafo 2
Secondo il ricorrente, l'esame di questo mezzo non può essere escluso per il motivo che l'interessato non trarrebbe alcun vantaggio dall'annullamento per vizio di forma di una decisione che è verosimilmente confermata nel merito, e che il vizio dedotto non ha potuto arrecargli danno. Tale tesi porterebbe alla violazione sistematica dello statuto in quanto spetta all'istituzione chiamata in causa sanare l'atto annullato, curando di rimediare alla lacuna o all'irregolarità constatata.
paragrafo 3
Il ricorrente sostiene, del resto, ch'egli aveva il diritto di essere informato della nomina del candidato prescelto e ch'egli ha potuto avere effettivamente conoscenza della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in data 18 luglio 1980, con cui è stato nominato il sig. François Lafontaine, solo attraverso documenti allegati al controricorso. La lettera controversa che gli è stata indirizzata il 14 luglio 1980 non conteneva, di conseguenza, alcuna informazione utile.
paragrafo 4
La Commissione ammette che la lettera controversa non è stata firmata dall'autorità che ha il potere di nomina. Tale circostanza, che non ha potuto arrecare danno al ricorrente, non è, tuttavia, tale da giustificare l'annullamento per vizio di forma.
paragrafo 5
Dalle sentenze nelle cause Perinciolo/Consiglio (causa 124/75, Race. 1976, pag. 1953) e Morello/Commissione (causa 9/76, Race. 1976, pag. 1415) risulta che se, per un motivo perentorio, è certo che la decisione controversa sarebbe stata identica, anche se il vizio di forma invocato non fosse esistito, il ricorrente non ha interesse a dedurre l'esistenza di questo vizio.
paragrafo 6
La convenuta ammette che dette sentenze riguardano situazioni diverse da quella della fattispecie (Commissione, da parte della commissione esaminatrice, del nome del candidato all'atto di un concorso interno, nella causa 9/76, Morello, e mancanza di un membro del Consiglio di disciplina nel corso di una delle sedute tenute da questo organo nella causa 124/75, Perinciolo). Essa ritiene tuttavia che i principi in esse sanciti devono essere trasposti alla presente causa, in quanto l'asserito vizio d'incompetenza non può far venir meno l'irricevibilità della candidatura del ricorrente, dovuta al fatto che l'interessato è un dipendente del ruolo scientifico e tecnico retribuito con gli stanziamenti iscritti nel bilancio della ricerca e degli investimenti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Secondo mezzo
paragrafo 1
Secondo il ricorrente, l'art. 25 dello statuto, a tenore del quale le decisioni «prese a ... carico devono essere motivate», è stato violato, in quanto la lettera 14 luglio 1980 si limita a riferire la decisione controversa senza indicarne i motivi.
paragrafo 2
In quanto la sua candidatura è stata giudicata irricevibile per motivi intrinseci nel testo stesso dell'avviso di posto vacante, il ricorrente sostiene ch'egli aveva il diritto di conoscere il fondamento delle condizioni stabilite per l'accesso al posto n. 120, quale sembra risultare dalla decisione della Commissione 23 luglio 1975, relativa alle finalità e alle modalità di attuazione del sistema di avvicendamento nelle delegazioni e negli uffici dei paesi terzi. Il ricorrente sottolinea che questa decisione è stata allegata al controricorso della Commissione e non era affatto menzionata nella lettera controversa. Questo rilievo conferma la mancanza di motivazione della decisione notificata al ricorrente il 14 luglio 1980.
paragrafo 3
L'indicazione dei motivi di ordine generale che hanno determinato il rigetto di una candidatura, consente al candidato eliminato di agire con cognizione di causa ed evita che l'amministrazione persista in un comportamento atto ad arrecare danno al candidato prescelto.
paragrafo 4
A parere del ricorrente, la mancanza di motivazione non può essere giustificata dalla preoccupazione della convenuta di non danneggiare il ricorrente, in quanto il rigetto della candidatura di quest'ultimo al posto n. 120 non è il risultato di uno scrutinio comparativo dei meriti di tutti i candidati.
paragrafo 5
La Commissione sottolinea che il vizio di forma dedotto dal sig. Morello (causa 9/76, sopracitata) che la Corte accertò non esistere riguardava per l'appunto la mancanza di motivazione di una decisione di rifiuto di ammissione ad un concorso interno.
paragrafo 6
A parere della Commissione, la lettera controversa non è insufficientemente motivata in quanto il ricorrente non poteva ignorare che il posto n. 120 era riservato, come era precisato nell'avviso di posto vacante, ai dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento. Informato del rigetto della sua candidatura, l'interessato ne doveva conoscere necessariamente il motivo.
paragrafo 7
Anche supponendo che il posto n. 120 fosse stato accessibile a tutti i dipendenti del ruolo scientifico e tecnico, tanto a quelli retribuiti in base al bilancio di funzionamento quanto a quelli retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca, occorrebbe ancora tener conto dei principi stabiliti dalla Corte in caso di nuova assegnazione richiesta dal dipendente.
paragrafo 8
Risulta in ispecie dalle sentenze nelle cause Kuhner/Commissione (cause riunite 33 e 75/79, Race. 1980, pag. 1677), Grassi/Consiglio (causa 188/73, Race. 1974, pag. 1099) e più in particolare dalla sentenza nelle cause Ganzini/Commissione (causa 101/77, Race. 1978, pag. 915) che l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a giustificare, nei confronti del dipendente ch'essa non ha scelto, i motivi per i quali essa ha considerato il suo concorrente più idoneo di lui a svolgere le mansioni proposte «dato che detta motivazione potrebbe essere lesiva per il candidato stesso».
paragrafo 9
Invocando tale giurisprudenza, la convenuta mira a dimostrare che, qualora la candidatura del ricorrente fosse stata ricevibile e i meriti di tutti i candidati fossero stati raffrontati tra loro essa non era tenuta a motivare la sua decisione.
paragrafo 10
In subordine, per il caso in cui il rigetto della sua candidatura fosse motivato dalla sua qualità di dipendente del ruolo scientifico e tecnico, retribuito in base agli stanziamenti iscritti nel bilancio della ricerca e degli investimenti, il ricorrente deduce i seguenti mezzi:
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Terzo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che l'avviso di posto vacante in base al quale è stata adottata la decisione controversa è viziato da sviamento di potere. Riservando il posto da coprire ai dipendenti retribuiti con i fondi iscritti nel bilancio di funzionamento, l'avviso di posto vacante crea una discriminazione tra i dipendenti del ruolo scientifico e tecnico, a detrimento dei dipendenti retribuiti con gli stanziamenti per le ricerche. Tale discriminazione non risponde ad alcuna necessità obiettiva.
paragrafo 2
La Commissione osserva che la distinzione tra dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento e i dipendenti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca, lungi dall'essere arbitraria o soggettiva, è stabilita dalle disposizioni statutarie e da quelle in materia di bilancio la cui finalità non lede affatto il principio della parità di trattamento tra dipendenti che si trovano in situazioni comparabili. La convenuta ricorda al riguardo che, tra tutti i dipendenti del «quadro scientifico e tecnico», i dipendenti retribuiti con gli stanziamenti iscritti nel bilancio della ricerca e degli investimenti si trovano in una situazione particolare, disciplinata, in particolare, dall'art. 174, n. 2, del Trattato CEEA, dal capitolo 33 del bilancio generale delle Comunità, dall'art. 92, Io comma, e dal complesso delle disposizioni del titolo VIII dello statuto. Questi dipendenti contribuiscono alla realizzazione di obiettivi di ricerca specificamente definiti dal Consiglio, mentre i dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento adempiono compiti non differenziati in tal guisa. Questa distinzione è dovuta ad un tempo a necessità di bilancio e ad esigenze inerenti all'organizzazione della ricerca nel campo dell'energia nucleare.
paragrafo 3
La Commissione fa presente che l'avvocato generale Mayras, nelle conclusioni sulla causa Jansen (causa 5/76, Race. 1977, pag. 1828), ha osservato che «le condizioni di carriera normale rappresentano lo scotto della stabilità e della permanenza, mentre la natura aleatoria ed evolutiva dei programmi di ricerca nucleare viene compensata dai vantaggi» enumerati nel titolo VIII dello statuto, le cui disposizioni esorbitano dal diritto comune. Questo vale per gli artt. 97-100 che contemplano rispettivamente l'attribuzione di uno scatto supplementare per meriti eccezionali, la modifica dell'inquadramento iniziale al termine del periodo di prova, la concessione di un premio per servizi eccezionali, e la concessione di un'indennità per lavori gravosi.
paragrafo 4
Dal punto 19 della sentenza Jänsch sopracitata risulta che la distinzione in tal modo operata è basata su «criteri obiettivi, di guisa che è esclusa la violazione ... del principio della parità tra i dipendenti».
paragrafo 5
La convenuta precisa, inoltre, ch'essa è tenuta ad eseguire i programmi di ricerca definiti dal Consiglio, che degli stanziamenti particolari sono assegnati per tali ricerche in base a norme di bilancio specifiche, (in particolare gli artt. 86-95 del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, GU 1977, L 356, da ultimo modificato dal regolamento finanziario 16 dicembre 1980, GU 1980, L 345), e ch'essa non può, pertanto, senza far sorgere la propria responsabilità assegnare un dipendente retribuito con gli stanziamenti per la ricerca a compiti estranei ad uno dei programmi di ricerca stabiliti dal Consiglio.
paragrafo 6
Queste considerazioni sono all'origine della decisione della Commissione di riservare il posto vacante presso la delegazione di Washington a dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento. Pertanto, a parere della convenuta, lo sviamento di potere dedotto dal ricorrente non può essere preso in considerazione come motivo di annullamento.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Quarto mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente deduce la violazione del principio «patere legem quam ipse feci-sti» nel senso che l'esclusione, nell'avviso di posto vacante, dei dipendenti remunerati con gli stanziamenti per la ricerca è in contraddizione con la decisione della Commissione 23 luglio 1975, relativa al funzionamento del sistema di avvicendamento (COM(75) PV 349).
paragrafo 2
Questo sistema è stato adottato allo scopo di evitare la sclerosi degli uffici mediante l'avvicendamento dei dipendenti. La decisione 23 luglio 1975, che esclude qualunque discriminazione tra i vari ruoli scientifici, prescrive che i dipendenti delle «direzioni generali diverse da quelle aventi una vocazione esterna propriamente detta», nominati presso uffici esterni, vi siano assegnati con il loro posto di bilancio.
paragrafo 3
Se fosse assodato che non vi sono, negli uffici esterni, dipendenti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca ciò proverebbe che la convenuta non ne ha designati dal 23 luglio 1975, data in cui essa ha istituito il sistema di avvicendamento sopra descritto. La Commissione non può, pertanto, giustificare una discriminazione tra dipendenti operata nel 1980 con una serie di altre discriminazioni effettuate precedentemente.
paragrafo 4
Il ricorrente osserva, infine, che buona parte dei dipendenti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca non svolge mansioni scientifiche in senso stretto. Non v'è, di conseguenza, alcun motivo di escludere questi ultimi dagli uffici esterni.
paragrafo 5
La Commissione, prima di esaminare la fondatezza del quarto mezzo, sostiene che l'organizzazione, il funzionamento e la ripartizione delle varie unità di lavoro rientrano nel potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Anche se i dipendenti, che appartengono a «direzioni diverse da quelle aventi una vocazione esterna propriamente detta», possono in effetti essere assegnati ad uffici esterni, ciò dipende «dalle necessità particolari dei paesi interessati nonché da circostanze congiunturali».
paragrafo 6
Quanto alla decisione 23 luglio 1975, relativa al funzionamento del sistema di avvicendamento, bisogna sottolineare che, salvo deroga, i dipendenti in servizio negli uffici esterni sono spostati alle direzioni da cui provengono i candidati scelti per sostituirli (punto II, 4.1. della decisione) e che, nell'ambito di questo movimento generale, i dipendenti sono, di fatto, assegnati con il loro posto di bilancio (punto III, 1.2. della decisione).
paragrafo 7
La Corte ha ammesso la legittimità del sistema di spostamento dei dipendenti col loro posto di bilancio, in generale (causa 60/80, Kindermann/Commissione, Race. 1981, pag. 1329), nonché nell'ambito dei procedimenti di avvicendamento istituiti dalla Commissione (cause riunite 161 e 162/80 Carboniani e Coda Zabetta, Race. 1981, pag. 543).
paragrafo 8
La convenuta sottolinea che il sistema di avvicendamento, anche se ha effettivamente lo scopo di facilitare la mobilità dei dipendenti e di evitare una certa sclerosi nel personale degli uffici esterni, non può avere la conseguenza di violare il carattere specifico, nell'ambito del bilancio, degli stanziamenti per la ricerca consentendo di assegnare un dipendente retribuito con tali stanziamenti ad un posto che non rientri in uno dei programmi di ricerca stabiliti dal Consiglio.
paragrafo 9
La Commissione sostiene che i dipendenti che svolgono attività di ricerca scientifica, in un settore di alta specializzazione, non hanno di regola motivo di figurare tra il personale degli uffici esterni. Di conseguenza, proprio perché nessuno dei compiti svolti da uno qualsiasi degli uffici esterni rientra nei programmi di ricerca, si è ritenuto opportuno specificare che potevano presentare la loro candidatura per i posti disponibili nell'ambito dell'avvicendamento solo i dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento.
paragrafo 10
Pertanto, a parere della Commissione, non y'è alcuna contraddizione nel limitare in tal modo l'accesso ai posti negli uffici esterni anche se il sistema di avvicendamento contempla la possibilità del trasferimento dei dipendenti con il loro posto.
paragrafo 11
A conclusione del controricorso, la Commissione tiene a precisare che, anche se la candidatura del ricorrente fosse stata ricevibile e se i meriti dei vari candidati fossero stati raffrontati con quelli del ricorrente, il candidato scelto sarebbe stato lo stesso cioè il sig. Lafontaine.
paragrafo 12
La convenuta presenta alla Corte il fascicolo personale del Lafontaine, la cui carriera esemplare è sufficiente a provare ch'egli era il miglior candidato al posto n. 120.
paragrafo 13
Nella replica il ricorrente dichiara al riguardo che la Commissione non può asserire di aver raffrontato i meriti rispettivi del Lafontaine e del Geist poiché, secondo la stessa tesi della convenuta, la candidatura del ricorrente è stata scartata per motivi d'irricevibilità. L'argomento svolto dalla convenuta lascia pensare che la scelta del candidato era predeterminata, il che è incompatibile con la giurisprudenza della Corte, in particolare nella sentenza in causa Giuffrida/Consiglio (causa 105/75, Race. 1976, pag. 1395).
paragrafo 14
La convenuta si oppone energicamente ad una simile affermazione e constata, per di più, che essa non è corroborata da alcuna prova.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Quinto mezzo, presentato in subordine nel corso della fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il ricorrente sottolinea che assieme al controricorso, (allegato III) la Commissione produce il progetto di processo verbale della 349o riunione della Commissione tenutasi il 23 luglio 1975 e che riguardava i principi e l'applicazione del sistema di avvicendamento (COM(75) PV 349). Secondo il ricorrente, questo testo, adottato probabilmente in forma di regolamento o decisione, viola l'art. 110 in quanto la decisione adottata costituisce un provvedimento di ordine generale che non è stato pubblicato né portato a conoscenza del personale ed è stato preso senza tener conto del parere del comitato del personale e del comitato dello statuto.
paragrafo 2
Secondo la Commissione, sì tratta di un mezzo nuovo che dev' essere respinto in forza dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura della Corte. La Commissione formula tuttavia le due seguenti osservazioni:
paragrafo 3
in quanto tal mezzo mira, implicitamente ma sicuramente, all'annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 1975, il ricorrente non ha alcun interesse a dedurlo poiché il posto vacante n. 120 trova la sua ragione d'essere solo nel sistema di rotazione;
se è vero che la decisione 23 luglio 1975 non ha costituito oggetto né di pubblicazione né della consultazione contemplata all'art. 110 dello statuto, questa norma risulterebbe violata solo se la decisione di cui trattasi costituisce un provvedimento di carattere generale ai sensi dell'art. 110 dello statuto. Ora, l'instaurazione del sistema di rotazione non deriva da un provvedimento di carattere generale ma, come sembra ammettere il ricorrente, dal potere discrezionale di cui gode la Commissione per organizzare nel modo migliore nell'interesse del servizio, il funzionamento, la ripartizione e la struttura delle varie unità.
paragrafo 4
Il mezzo relativo alla violazione dell'art. 110 dello statuto non può, di conseguenza, essere preso in considerazione.
SENTENZA › In fatto › IV — Le osservazioni scritte depositate in risposta ai quesiti posti dalla Corte
paragrafo 1
Col primo quesito si chiedeva alla convenuta di precisare la natura giuridica della decisione 23 luglio 1975.
paragrafo 2
La Commissione dichiara che si tratta di un provvedimento interno che, in base alla sentenza della Corte 24 febbraio 1981 (Carbognani e Coda Zabetta, già citata, punto 25), «non può essere considerata come un atto che istituisce nuove norme sostanziali circa l'assegnazione dei dipendenti agli uffici periferici, giacché la sua portata consiste nel sostituire un sistema di decisioni occasionali con un sistema di scambi metodici, che meglio rispondono alle esigenze di prevedibilità e di giustizia nei confronti dei dipendenti interessati».
paragrafo 3
Il sistema di avvicendamento, riservato ai dipendenti della Commissione in servizio negli uffici esterni, negli uffici stampa ed informazione, consente agli interessati di riciclarsi e garantire loro, perciò stesso, una carriera analoga a quella dei dipendenti che prestano servizio in sede.
paragrafo 4
La Commissione, che fa riferimento alle sentenze 24 febbraio 1981 (già citata) e 17 dicembre 1981 (causa 791/79, Demont/Commissione, Race. pag. 3105), ritiene che, tenuto conto della natura della decisione 23 luglio 1975, solo le decisioni individuali su di essa basate producono effetti nei confronti dei dipendenti interessati.
paragrafo 5
La Commissione ricorda che nella precitata sentenza Démont la Corte _ ha dichiarato, relativamente alla decisione 23 luglio 1975, che «queste disposizioni, peraltro adottate al di fuori del procedimento di cui all'art. 110 dello statuto, rientrano nel potere generale di ciascuna istituzione di organizzare i propri uffici nell'interesse del corretto funzionamento di questi ultimi» (punto 8).
paragrafo 6
Secondo la Commissione, la decisione 23 luglio 1975 si distingue dalle disposizioni generali di attuazione contemplata dall'art. 110 dello statuto in quanto il sistema di avvicendamento attuato con la decisione sopracitata riguarda principalmente i dipendenti, indipendentemente dall'istituzione alla quale appartengono.
paragrafo 7
In risposta al secondo quesito, inteso a sapere se esistano altre decisioni del tipo di quella del 23 luglio 1975 e se esse vengano comunicate al personale, la Commissione dichiara di avere instaurato, con decisione 24 novembre 1976, un sistema di avvicendamento, simile sotto tutti i punti di vista a quello istituito il 23 luglio 1975, per il personale degli uffici stampa e informazione. Secondo la Commissione, tutti i dipendenti che occupavano i posti interessati dall'avvicendamento, così come tutto il personale degli uffici stampa e informazione, sono stati tenuti al corrente della modalità dei sistemi di avvicendamento fin dal primo anno della loro applicazione e all'atto di ciascun movimento di avvicendamento. Gli altri dipendenti della Commissione sono stati tenuti informati mediante pubblicazione di avvisi di posto vacante ai fini della sostituzione dei dipendenti che rientravano in sede, e ciascuno di questi avvisi, come l'avviso n. 120 controverso, specificava che si trattava di posti interessati dal sistema di avvicendamento.
paragrafo 8
Col terzo quesito la Commissione era invitata a precisare i motivi per i quali essa ritiene che la decisione 23 luglio 1975 riguardi, o no, il personale del ruolo scientifico e tecnico retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca.
paragrafo 9
Secondo la Commissione, che fa riferimento al punto 10 del controricorso e al punto 5 della controreplica, dall'avvicendamento sono di regola esclusi i dipendenti del ruolo scientifico e tecnico retributi con gli stanziamenti per la ricerca, in quanto tale personale viene assunto ed occupato in funzione delle specifiche esigenze di bilancio e statutarie del settore della ricerca e, più precisamente, dei vari programmi di ricerca della cui esecuzione essa è responsabile.
paragrafo 10
La Commissione assume che se un dipendente fosse assegnato, col suo posto a compiti che non rientrano in un programma di ricerche, essa violerebbe le decisioni adottate dal Consiglio in materia e non impiegherebbe correttamente, sotto il profilo del bilancio, gli stanziamenti a ciò destinati. La Commissione aggiunge che un dipendente del ruolo scientifico e tecnico (art. 92 dello statuto) non può essere assegnato col suo posto ad un ufficio esterno istituito esclusivamente per svolgere compiti di rappresentanza della Comunità presso terzi senza alcuna incidenza diretta o indiretta sull'esecuzione di un programma di ricerca approvata dal Consiglio.
paragrafo 11
In risposta al quarto quesito, con cui le chiedeva di indicare i criteri su cui è basata la gestione del personale che appartiene il ruolo scientifico e tecnico, la Commissione dichiara che è impossibile stabilire criteri fissi data la precarietà dei programmi di ricerca.
paragrafo 12
Per illustrare il quarto assunto, la Commissione esibisce una nota del sig. Hannaert, capo della divisione «personale ed amministrazione» di Ispra, in data 7 giugno 1982, indirizzata al sig. Pipkorn, membro del servizio giuridico della Commissione, a proposito dei quesiti posti dalla Corte nell'ambito della presente causa. In questa nota il sig. Hannáért dichiara che, dopo la creazione del CCR, un certo numero di programmi di ricerca sono stati abbandonati; i ricercatori interessati si sono dedicati ai nuovi programmi del CCR, sia riciclandosi, sia accettando trasferimenti ai vari uffici della Commissione o di altri impianti di ricerca del CCR. Il sig. Hannaert aggiunge che, prima che un programma di ricerca venga definitivamente abbandonato, il personale viene ridotto gradualmente e la riconversione passa quasi inosservata, grazie alla buona volontà ed alla cura di sfruttare nel modo migliore le cognizioni tecniche dei ricercatori interessati.
paragrafo 13
La Commissione rileva che, escludendo dipendenti del ruolo scientifico e tecnico dalla sfera d'applicazione dell'art. 45, n. 2, dello statuto, a tenore del quale «il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria ad un altro quadro o ad una categoria superiore può avvenire solo mediante concorso», l'art. 98 dello statuto facilita la mobilità di detti dipendenti.
paragrafo 14
Col quinto quesito era stato chiesto alla Commissione di precisare la base della decisione, contenuta nell'avviso di posto vacante, di riservare il posto ai dipendenti retribuiti con gli stanziamenti iscritti nel bilancio della ricerca e degli investimenti. La Commissione fa presente che questa decisione si basa da un lato sui programmi di ricerca adottati dal Consiglio e sui relativi stanziamenti, e dall'altro sul fatto che il posto si è reso vacante a seguito del richiamo in sede del sig. Reichardt. Ora, dal punto II, 4.1., della decisione 23 luglio 1975, risulta che il sig. Reichardt, che non faceva parte del ruolo scientifico, doveva essere necessariamente assegnato all'ufficio da cui proveniva il suo sostituto.
paragrafo 15
Col sesto quesito la Commissione era invitata ad indicare i motivi per i quali, nel 1975, essa aveva spinto il ricorrente a presentare la sua candidatura ad un posto di addetto scientifico a Washington mentre, secondo quanto da essa stessa dichiarato, negli uffici esterni non lavorano dipendenti a cui si applica il titolo VIII dello statuto del personale.
paragrafo 16
La Commissione rileva che il fatto che gli uffici esterni non comprendano i dipendenti considerati dal titolo VIII dello statuto non impedisce ai dipendenti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca di presentare la propria candidatura ad un posto vacante finanziato in base al bilancio di funzionamento, al fine di svolgere mansioni di carattere scientifico, al di fuori del campo d'applicazione del titolo VIII dello statuto; infatti tali mansioni possono rientrare nei compiti di rappresentanza della Comunità assegnati agli uffici esterni.
paragrafo 17
La Commissione precisa che la candidatura del ricorrente al posto di addetto scientifico a Washington, vacante nel 1975, quando il sistema di avvicendamento non era ancora stato istituito, sarebbe stata ricevibile qualora il ricorrente fosse uscito dal ruolo scientifico (art. 98 dello statuto).
paragrafo 18
La Commissione aggiunge tuttavia che, per quanto riguarda il posto vacante controverso, non si trattava di coprire un posto in organico, ma di uno spostamento assieme al posto di bilancio, il che non consentiva l'ammissione di un dipendente considerato dal titolo VIII se non violando le norme in materia di bilancio. In risposta al settimo quesito, che mirava ad accertare quali fossero i motivi reali della decisione adottata nei confronti del ricorrente, la Commissione dichiara che non esistono altri motivi che quelli sopra esposti. La Commissione non ha proceduto ad alcun confronto tra i meriti del ricorrente e quelli del candidato scelto.
paragrafo 19
In risposta all'ottavo quesito, la Commissione dichiara che a norma dell'art. 92 dello statuto, che definisce il campo d'applicazione, ratione personae, del titolo VIII, al ruolo tecnico appartengono solo i dipendenti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca. I dipendenti retribuiti con gli stanziamenti iscritti nel bilancio di funzionamento rientrano nel ruolo amministrativo o nel quadro linguistico (art. 5 dello statuto).
paragrafo 20
Il documento COM(75) PV 349, 2o parte, menzionato nell'allegato III del controricorso, di cui la Corte ha chiesto la produzione, è stato depositato dalla Commissione.
SENTENZA › In fatto › V — Fase orale
paragrafo 1
Il ricorrente, rappressentato dall'aw. Slusny, e la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. J. Pipkorn, in qualità di agente, e il sig. H. Henrichs, esperto, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 28 aprile 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 giugno 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1981, il sig. Geist, dipendente del ruolo scientifico in servizio presso il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, ha presentato un ricorso mirante all'annullamento della decisione, notificatagli il 14 luglio 1980, secondo la quale la sua candidatura al posto n. 120 di primo segretario scientifico e tecnico presso la delegazione della Comunità a Washington non poteva essere accolta; della decisione, contenuta nell'avviso di posto vacante n. 120, di riservare il posto di cui trattasi ai dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento, e di tutte le decisioni adottate a seguito della pubblicazione dell'avviso di posto vacante al fine di coprire il posto n. 120.
punto 2
Entrato in servizio il 1o aprile 1962 presso il CCR di Petten (Paesi Bassi) come «responsabile degli studi idraulici», nominato nel 1963 capo del servizio «idrodinamica e misure», il Geist veniva promosso al grado A 5 il 1o gennaio 1966, dopo un periodo di distacco negli Stati Uniti. A seguito della modifica, decisa dal Consiglio il 15 giugno 1965, dei programmi di ricerca del 1962 nell'ambito dei quali egli effettuava lavori corrispondenti alla sua specializzazione, il Geist era costretto a svolgere nuovi compiti affidatigli dall'istituzione. Stante l'impossibilità, a seguito della nuova modifica dei programmi di ricerca decisa il 22 agosto 1975 dal Consiglio, di sfruttare le capacità del Geist nell'ambito del CCR di Petten, il direttore generale del CCR decideva, il 10 dicembre 1975, di trasferire l'interessato, dal 1o marzo 1976, alla divisione «scambi termici e meccanica dei fluidi» del CCR di Ispra.
punto 3
Insoddisfatto di tale assegnazione, il Geist, dopo aver presentato un ricorso per l'annullamento della decisione di trasferimento, che veniva respinto dalla Corte con sentenza 14 luglio 1977 (causa 61/76, Race. pag. 1419), chiedeva alla Commissione di trovargli un posto al di fuori del CCR di Ispra.
punto 4
In attesta di una nuova assegnazione, il Geist presentava la sua candidatura al posto n. 120, rispondendo all'avviso di posto vacante pubblicato nel numero del 13 giugno 1980 del corriere del personale e così formulato:
«Posto n. 120 — Nell'ambito del sistema di avvicendamento istituito per le delegazioni e gli uffici informazione, la direzione generale I, relazioni esterne, cerca per la delegazione di Washington: dipendente di grado A 4-A 7, primo segretario incaricato degli affari scientifici e tecnologici. Si richiede un'esperienza approfondita nel campo dei problemi scientifici e tecnologici e, in particolare, nel settore dell'energia ... Possono presentare la loro candidatura solo i dipendenti della Commissione retribuiti in base al bilancio di funzionamento».
punto 5
Con lettera 14 luglio 1980, il Geist veniva informato del rigetto della sua candidatura. Il 13 ottobre 1980, egli presentava, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, un reclamo mirante alla revoca della decisione notificata con lettera 14 luglio 1980 e, per quanto necessario, alla revoca della decisione di trasferimento o di promozione di cui avesse eventualmente fruito un altro dipendente e, infine, alla modifica del testo dell'avviso di pò- sto vacante n. 120 allo scopo di rendere il posto vacante accessibile anche ai dipendenti retribuiti con gli stanziamenti'iscritti nel bilancio della ricerca e degli investimenti. Poiché l'amministrazione opponeva un silenzio-rifiuto al suo reclamo, il Geist proponeva il presente ricorso.
SENTENZA › In diritto › Sui due primi mezzi
punto 6
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce, in primo luogo, due mezzi relativi all'illegittimità, sotto il profilo formale, della decisione, notificata il 14 luglio 1980, che rigetta la sua candidatura. Egli deduce l'incompetenza del dipendente che ha firmato la lettera 14 luglio 1980 e la mancanza di qualsiasi motivazione di detta decisione.
punto 7
La Corte constata che, anche ammettendo che la decisione impugnata sia inficiata dai^ due vizi di forma dedotti, il ricorrente non ha alcun interesse legittimo all'annullamento per vizio di forma di una decisione, nel caso in cui l'amministrazione non disponga di alcun margine di valutazione e sia tenuta ad agire come ha fatto. In tale ipotesi, l'annullamento della decisione impugnata potrebbe infatti dar luogo solo all'adozione di una nuova decisione identica, nella sostanza, a quella annullata.
punto 8
La Commissione sostiene che così è nella fattispecie. L'avviso di posto vacante le imponeva infatti di scartare la candidatura del Geist, che non era retribuito in base al bilancio di funzionamento. Il valore di questo argomento dipende, in definitiva, dal se l'avviso di posto vacante n. 120 potesse legittimamente stabilire che il posto controverso poteva essere attribuito solo ad un dipendente retribuito in base al bilancio di funzionamento. È opportuno, stando così le cose, soprassedere a statuire sui due primi mezzi ed esaminare gli altri mezzi, dedotti nell'atto introduttivo, con cui il Geist contesta la legittimità dell'avviso di posto vacante n. 120 in quanto esso stabilisce la regola che solo i dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento possono aspirare al posto di cui trattasi.
SENTENZA › In diritto › Sul terzo e quarto mezzo
punto 9
Secondo il ricorrente, l'esclusione, nell'avviso di posto vacante, dei dipendenti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca è, in primo luogo, in contrasto con la decisione 23 luglio 1975 che ha definito, in maniera molto ampia, il sistema di avvicendamento dei dipendenti in servizio presso le delegazioni e gli uffici nei paesi terzi.
punto 10
È opportuno rilevare, al riguardo, che, anche se la decisione 23 luglio 1975 disciplina il trasferimento dei dipendenti tra gli uffici situati nei paesi terzi e la sede, senza fare espressamente alcuna distinzione tra dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento e dipendenti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, resta il fatto che, in base al punto II 1.2. di tale decisione, i dipendenti interessati dal movimento generale di avvicendamento «sono spostati assieme al loro posto di bilancio».
punto 11
Ora, sia dai documenti presentati dalla Commissione che dalla discussione tenutasi dinanzi alla Corte risulta che i dipendenti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca collaborano alla realizzazione di obiettivi di ricerca specificamente definiti dal Consiglio. Di conseguenza, l'assegnare, assieme al suo posto di bilancio, un dipendente retribuito con gli stanziamenti per la ricerca a compiti che non rientrano nel programma di ricerca costituisce inevitabilmente violazione delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di ricerca e delle norme di bilancio sulla destinazione degli stanziamenti.
punto 12
È assodato che nella fattispecie il posto di primo segretario incaricato degli affari scientifici e tecnologici della delegazione di Washington aveva la sola funzione di assicurare la rappresentanza delle Comunità europee presso paesi terzi, e non contribuiva in alcun modo all'esecuzione di un programma di ricerca approvato dal Consiglio.
punto 13
Da quanto precede risulta che, mancando, a quell'epoca, meccanismi che consentissero di operare una compensazione a favore del bilancio della ricerca, la Commissione non poteva assegnare, unitamente al suo posto previsto in bilancio, al posto di primo segretario a Washington, un dipendente retribuito con gli stanziamenti per la ricerca. A torto, quindi, il Geist sostiene che, riservando detto posto a dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento, l'avviso di posto vacante n. 120 ha disconosciuto la decisione 23 luglio 1975.
punto 14
II ricorrente sostiene, in secondo luogo, che, escludendo i dipendenti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca, l'avviso di posto vacante n. 120 ha, senza alcuna giustificazione obiettiva, creato una discriminazione a danno dei dipendenti del ruolo scientifico e tecnico.
punto 15
E opportuno ricordare, al riguardo, che la distinzione tra i dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e i dipendenti dei ruoli amministrativo o linguistico retribuiti in base al bilancio di funzionamento deriva dalle disposizioni stesse del titolo VIII dello statuto del personale, che istituiscono tra queste due categorie di dipendenti varie disparità di trattamento in considerazione degli aspetti particolari delle loro mansioni.
punto 16
Anche se l'avviso di posto vacante n. 120 ha effettivamente istituito tra queste categorie una disparità supplementare, da quanto precede risulta che quest'ultima era giustificata dalla necessità di dare alla decisione 23 luglio 1975 un'attuazione conforme alle decisioni adottate dal Consiglio in materia di ricerche ed alle norme di bilancio sulla destinazione degli stanziamenti. A torto, quindi, il ricorrente sostiene che l'avviso di posto vacante n. 120 ha creato una discriminazione illegittima tra dipendenti della Commissione.
punto 17
I primi quattro mezzi dedotti nell'atto introduttivo devono, di conseguenza, essere respinti.
SENTENZA › In diritto › Sul quinto mezzo
punto 18
II ricorrente deduce infine l'illegittimità della decisione 23 luglio 1975, relativa al sistema di avvicendamento dei dipendenti assegnati in un paese terzo, in quanto essa sarebbe stata adottata in contrasto con l'art. 110 dello statuto, data la mancanza del parere del comitato del personale e del comitato dello statuto e di un'adeguata pubblicità.
punto 19
Come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 17 dicembre 1981 (causa 791/79), Demoni/Commissione, Race. pag. 3105), la decisione 23 luglio 1975 non costituisce una disposizione generale per l'attuazione dello statuto del personale, ai sensi dell'art. 110 dello statuto, ma rientra nel potere generale di ciascuna istituzione di organizzare i propri uffici nell'interesse del corretto funzionamento degli stessi.
punto 20
Ne deriva che, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità, il mezzo relativo alla violazione delle formalità contemplate dall'art. 110 dello statuto del personale è invalido e deve essere respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 21
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.
punto 22
II ricorrente è risultato soccombente.
punto 23
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nei ricorsi presentati da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni rimangono a carico di queste ultime.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce :
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Everling
Galmot
Kakouris
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 6 luglio 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della Terza Sezione
U. Everling