Sez. 1, Sentenza n. 2827 del 06/05/1985 (Rv. 440591 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PAGAMENTO DEI CREDITORI - PAGAMENTO IN MODO DIVERSO DAL DENARO CONTANTE FATTO DIRETTAMENTE AL DOMICILIO DEL CREDITORE - AMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PAGAMENTO DEI CREDITORI - PAGAMENTO IN MODO DIVERSO DAL DENARO CONTANTE FATTO DIRETTAMENTE AL DOMICILIO DEL CREDITORE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 115 della legge fallimentare prevedendo che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, comporta che il giudice delegato possa disporre modi di pagamento diversi da quello in danaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore (art. 1182, 1277 cod. civ.) con efficacia liberatoria per il fallimento (es. Rilascio di assegni circolari, consegna di libretti di banca) potendo essi servire a facilitare il compito della curatela.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge Falliment. art. 115, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)