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Sez. 6, Sentenza n. 4742 del 13/12/1995 Ud. (dep. 10/05/1996) Rv. 204647 - 01

Difesa e difensori - In genere | Parte civile - Responsabile civile - Persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria - Persona offesa dal reato - Nomina di più di un difensore - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204647-01

Difesa e difensori - In genere

La parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria e la persona offesa dal reato non possono nominare più di un difensore. Ne consegue che la nomina di altro difensore in eccedenza - ancorché non possa essere considerata atto nullo, giacché non solo detta nullità non è prevista, ma deve ritenersi implicitamente esclusa per il fatto che la nomina già è produttiva di potenziali effetti a decorrere dal momento della revoca di quelle precedentemente conferite, potendo solo da quel momento produrre i suoi effetti - non abilita il difensore medesimo al compimento di alcuna attività di rappresentanza e difesa, rendendosi invalidi gli atti eventualmente compiuti nel periodo per il quale la procura non era operativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)