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Sez. L - , Sentenza n. 20464 del 02/08/2018 (Rv. 650091 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Criteri di scelta - "Carichi di famiglia" - Accertamento - Mancata comunicazione del lavoratore - Irrilevanza - Conoscenza "aliunde" da parte del datore di lavoro - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650091-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamenti collettivi, il datore di lavoro deve tenere conto del criterio dei carichi di famiglia cui fa riferimento l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 anche quando, in assenza di comunicazioni da parte del lavoratore, sia comunque a conoscenza della sua condizione familiare e della presenza di persone a suo carico sulla base di circostanze ufficiali, atteso che la norma ha lo scopo di individuare i lavoratori da licenziare tra quelli meno deboli socialmente, avuto riguardo alla situazione economica effettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente l'obbligo datoriale di considerare i carichi di famiglia rispetto ad una lavoratrice che aveva in precedenza usufruito dei periodi di astensione obbligatoria in occasione della nascita dei figli).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)