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Sez. 1, Sentenza n. 1488 del 22/06/1967 (Rv. 328184 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO - IPOTECA - PIGNORAMENTO LIMITATO AI BENI IPOTECATI - APPLICAZIONE DELL'ART 496 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328184-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO - IPOTECA - PIGNORAMENTO LIMITATO AI BENI IPOTECATI - APPLICAZIONE DELL'ART 496 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*

L'art. 558 cod. proc.civ. costituisce una limitazione del potere conferito al giudice dell'esecuzione con l'art. 496 cod.proc.civ., in quanto, disponendo che il giudice dell'esecuzione puo applicare il disposto del detto art. 496 nell'ipotesi in cui il creditore ipotecario estenda il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, esclude che il giudice dell'esecuzione abbia lo stesso potere nell'ipotesi in cui il creditore limiti, invece, il pignoramento ai soli beni ipotecati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)