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Sez. 2, Sentenza n. 2321 del 27/06/1969 (Rv. 341729 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENERNE CONTO- SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341729-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENERNE CONTO- SUSSISTENZA.*

Se tra il momento della produzione del danno e quello della sua liquidazione si sia verificata una diminuzione del potere di acquisto della moneta, il giudice deve tenerne conto allo scopo di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale. (V. 300-68, massima n. 331234 296-66, massima n. 320575 310-65 ed altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)