Sez. 2, Sentenza n. 2321 del 27/06/1969 (Rv. 341729 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENERNE CONTO- SUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENERNE CONTO- SUSSISTENZA.*
Se tra il momento della produzione del danno e quello della sua liquidazione si sia verificata una diminuzione del potere di acquisto della moneta, il giudice deve tenerne conto allo scopo di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale. (V. 300-68, massima n. 331234 296-66, massima n. 320575 310-65 ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)