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Sez. 2, Sentenza n. 1174 del 14/04/1972 (Rv. 357632 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA - NATURA DI AZIENDE COMMERCIALI - ESERCIZIO DI VIGILANZA - DIFESA DI INTERESSI PRIVATI - ASPETTO PUBBLICISTICO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA QUALIFICA DEL PERSONALE.*
Stato
decisa il 1972-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357632-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA - NATURA DI AZIENDE COMMERCIALI - ESERCIZIO DI VIGILANZA - DIFESA DI INTERESSI PRIVATI - ASPETTO PUBBLICISTICO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA QUALIFICA DEL PERSONALE.*

La vigilanza esercitabile a mezzo di terzi ad iniziativa dei proprietari, direttamente o mediante consorzi, consociazioni ed istituti all'uopo organizzati, costituisce salvaguardia di privati interessi connessi con il diritto naturale di difesa: i profili pubblicistici individuabili nell'Esercizio di tale attivita riguardano soltanto la qualifica del personale(guardie giurate)e gli eventuali controlli sull'attivita di servizio. Gli istituti di vigilanza sono pertanto aziende commerciali che esercitano un servizio a fine di lucro.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1946 num. 478 art. 51, Legge 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)