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Sez. 1, Ordinanza n. 487 del 16/03/1976 Cc. (dep. 01/09/1976) Rv. 134281 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - SOMMARIO INTERROGATORIO DELL'ARRESTATO - OMISSIONE O NULLITA - NULLITA DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134281-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - SOMMARIO INTERROGATORIO DELL'ARRESTATO - OMISSIONE O NULLITA - NULLITA DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE.*

Il giudizio direttissimo e caratterizzato dalla Mancanza di qualsiasi attivita istruttoria, e pertanto il sommario interrogatorio previsto dall'art 502 cod proc pen ha un carattere peculiare non essendo predisposto alla contestazione dell'accusa ma solo al limitato scopo della identificazione del soggetto e del controllo della legittimita dell'arresto. Ne consegue che il predetto interrogatorio sommario non puo essere considerato una condizione legittimatrice del giudizio direttissimo, onde la sua omissione o la sua irritualita (nella specie, per omesso avviso al difensore di fiducia del giorno e dell'ora del suo compimento) non e causa di nullita del giudizio stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)