Sez. 3, Sentenza n. 50310 del 18/09/2014 Cc. (dep. 02/12/2014) Rv. 261518 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Revoca di sequestro preventivo - Appello - Mancata tempestiva proposizione da parte del Pubblico Ministero - Preclusione di nuova istanza di sequestro - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
La mancata tempestiva proposizione di appello avverso il provvedimento di revoca di sequestro preventivo non osta alla proposizione, da parte del Pubblico Ministero, di nuova istanza di misura ex art. 321 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'effetto preclusivo del cosiddetto "giudicato cautelare" è determinato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile e non anche nelle ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)