Sez. L, Sentenza n. 10623 del 08/05/2009 (Rv. 608049 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Effetti dei provvedimenti di variazione dell' INPS ex art. 3, comma ottavo, legge n. 335 del 1995 - Applicabilità a tutti i provvedimenti INPS, incluse le fattispecie anteriori all'art. 49 della legge n. 88 del 1989 - Sussistenza - Limiti - Giudicati già intervenuti - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
L'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'INPS di ufficio o su richiesta dell'azienda, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge, o anche prima; tuttavia, la medesima disposizione fa salvi i giudicati gia intervenuti, giacchè opera anche con riguardo alle controversie pendenti alla data della sua entrata in vigore, ove non definite con sentenza passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)