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Sez. 2, Sentenza n. 1178 del 05/05/1973 (Rv. 363714 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - ACCERTAMENTO POSTERIORE AD UN QUINQUENNIO - ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI - ART 8 DEL DPR 26 APRILE 1957 N 818 - INCOSTITUZIONALITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363714-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - ACCERTAMENTO POSTERIORE AD UN QUINQUENNIO - ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI - ART 8 DEL DPR 26 APRILE 1957 N 818 - INCOSTITUZIONALITA - ESCLUSIONE.*

L'art 8 del DPR 26 aprile 1957, n 818, secondo cui rimangono acquisiti alle singole gestioni i contributi per i quali l'accertamento dell' indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso e stato effettuato, non e incostituzionale per esorbitanza dai limiti della delega contenuta nell'art 37 della legge 4 aprile 1852, n 218. Premesso che il potere di coordinamento, quando e oggetto di delega legislativa - come nella fattispecie -, deve essere inteso nel senso di potere di colmare le lacune e le disarmonie esistenti nel settore, con il solo limite invalicabile che i principi direttivi desunti dalla legge delegante non possono mai legittimare l'emanazione di norma in contrasto con una disposizione della legge medesima, deve dirsi che quella contenuta nel citato art 8 del decreto n 818 del 1957, lungi dall'essere innovatrice, e una norma che, muovendo dalla preesistente disciplina dettata nell'art 25 del RD 28 agosto 1924, n 1422 - e consistente nella possibilita di eliminazione dei contributi indebitamente versati mediante rimborso, se reclamati prima del ritiro della tessera, o altrimenti nell'attribuzione di valore di contributi meramente facoltativi - ed essendo stata questa abrogata per effetto proprio della legge delega, la quale ha introdotto il sistema integrativo a percentuale, in luogo di quello fondato sull'applicazione di Marche di valore pari a quella facciale, l'ha convenientemente ristrutturata in armonia col nuovo sistema previdenziale ed ha cosi colmato la verificatasi lacuna.*

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 25, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)