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Sez. 3, Sentenza n. 1793 del 02/03/1985 (Rv. 439737 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - RINNOVO - PATTO DI RINNOVAZIONE - INCLUSIONE NELLO STESSO NEGOZIO CHE DÀ CAUSA ALL'ASSUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CAMBIARIA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1985-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439737-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - RINNOVO - PATTO DI RINNOVAZIONE - INCLUSIONE NELLO STESSO NEGOZIO CHE DÀ CAUSA ALL'ASSUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CAMBIARIA - REQUISITI.*

Il patto di rinnovazione della cambiale, che persegue la finalità di postergare la sua scadenza, può essere previsto - oltre che da un separato e distinto accordo - anche nello stesso negozio che dà causa all'assunzione dell'obbligazione cambiaria, ma a tal fine non è sufficiente la mera previsione dell'eventualità del rinnovo giacché la Mancanza di ogni altra specificazione ulteriore non consente di identificare il contenuto normativo di una clausola contrattuale, ma una tale previsione vale solo a negare il carattere di essenzialità al termine di pagamento inizialmente pattuito. (V 3730/79, mass n 400159; (V 4622/77, mass n 388277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1457, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 40, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)