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Sez. 7, Ordinanza n. 29574 del 26/06/2009 Cc. (dep. 17/07/2009) Rv. 244849 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena irrogata - Ricorso per cassazione - Motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244849-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che prospetti, senza l'indicazione di elementi concreti per una diversa pronuncia, la violazione dell'obbligo di immediato proscioglimento ad opera del giudice di appello che abbia deciso soltanto sui motivi relativi alla misura della pena, per rinuncia agli altri motivi in punto di responsabilità, e che non abbia motivato in ordine all'assenza delle condizioni per il proscioglimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)