Sez. 3, Sentenza n. 2405 del 07/04/1986 (Rv. 445525 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PROPRIETARIO PER IL RILASCIO DI UN BENE - VENDITA DI QUESTO AD UN TERZO - PROSECUZIONE DELLA CAUSA FRA LE PARTI ORIGINARIE SENZA INTERVENTO O CHIAMATA IN CAUSA DELL'ACQUIRENTE - SENTENZA D'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE DELL'ALIENANTE ALLA AZIONE ESECUTIVA QUALE SOSTITUTO PROCESSUALE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PROPRIETARIO PER IL RILASCIO DI UN BENE - VENDITA DI QUESTO AD UN TERZO - PROSECUZIONE DELLA CAUSA FRA LE PARTI ORIGINARIE SENZA INTERVENTO O CHIAMATA IN CAUSA DELL'ACQUIRENTE - SENTENZA D'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE DELL'ALIENANTE ALLA AZIONE ESECUTIVA QUALE SOSTITUTO PROCESSUALE - SUSSISTENZA.*
Qualora la controversia promossa dal proprietario, per ottenere il rilascio di un immobile prosegua, nonostante la sopravvenuta vendita del bene ad un terzo, fra le parti originarie, senza intervento né chiamata in causa dell'acquirente, la sentenza di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., spiega effetto anche nei confronti dell'alienante, oltre che dello acquirente, con la conseguenza che pure il primo deve essere riconosciuto legittimato all'Azione esecutiva, in qualità di sostituto processuale del secondo (fermo restando il suo Obbligo di trasferire al compratore la disponibilità dell'immobile ottenuta a mezzo dell'esecuzione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)