Sez. 1, Sentenza n. 890 del 11/03/1975 (Rv. 374278 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI A SEGUITO DI AUTOTASSAZIONE - IRRIPETIBILITA - IMPUGNAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI A SEGUITO DI AUTOTASSAZIONE - IRRIPETIBILITA - IMPUGNAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IRRILEVANZA.*
In tema di imposta sul valore delle aree fabbricabili, istituita con la legge 5 marzo 1963 n 246, il pagamento effettuato dal contribuente, in base a propria denuncia ed autoliquidazione, anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza 23 maggio 1966 n 44 della Corte costituzionale, e irripetibile, anche nel caso in cui il contribuente stesso abbia poi impugnato l'accertamento di maggior valore notificatogli dal comune; l'ambito di questa impugnativa non si estende infatti alla precedente autotassazione, la quale, se seguita da pagamento, costituisce una fase del rapporto ormai esaurita e quindi insensibile agli effetti della dichiarazione di incostituzionalita dell'art 25 secondo comma della legge n 246 del 1963. (Conf 1824/74, mass n 370026; 762/73, mass n 363008).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)