Sez. 1, Sentenza n. 3161 del 05/12/1994 Ud. (dep. 23/03/1995) Rv. 200684 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Complessa organizzazione di mezzi - Necessità - Esclusione - Organizzazione rudimentale - Sufficienza - Condizioni.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
Per la configurazione del delitto di associazione per delinquere è irrilevante la sussistenza, o meno, di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero il valersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale, per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)