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Sez. 1, Sentenza n. 22 del 11/01/1962 (Rv. 250045 - 01)

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE - CONFONDIBILITA FRA LE DENOMINAZIONI E LE INSEGNE DELLE IMPRESE - LUOGO DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1962-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250045-01

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE - CONFONDIBILITA FRA LE DENOMINAZIONI E LE INSEGNE DELLE IMPRESE - LUOGO DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA - NOZIONE.*

Il concetto di 'luogo di Esercizio dell'impresa di cui agli artt 2564 e 2568 cod civ, ai fini della tutela in caso di confondibilita fra imprese non va inteso con esagerato valore restrittivo, dovendosi badare anche agli sviluppi potenziali dell'impresa razionalmente prevedibili, nonche alle pratiche difficolta, che sovente S'incontrano, ad isolare l'espansione di un'impresa in un determinato ambito territoriale. Pertanto, la localizzazione non deve essere intesa secondo un criterio restrittivo, riguardo soltanto all'attivita esplicata in un determinato momento, nel luogo di produzione e di commercio, ma facendo anche riferimento alla possibilita di espansione all'intera zona territoriale, al cosiddetto mercato di sbocco, raggiunta dall'attivita complessiva dell'impresa. (V 1644/60, 1256/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)