diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 aprile 1966, causa 51/65

Decisione
decisa il 1966-04-28
ECLI
ECLI:EU:C:1966:21

Epigrafe

Nella causa 51-65 promossa dalla ILFO S.P.A., con sede in Odolo (Brescia), in persona del sig. Dante Donini, presidente del Consiglio d'amministrazione, con l'avvocato Pietro Gasparri, professore all'Università di Perugia, patrocinante in Cassazione, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, 6, rue Willy Goergen, ricorrente, contro L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, rappresentata dal suo consulente giuridico avvocato Italo Telchini, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Alfonso Tesauro, del Foro di Napoli, professore all'Università di Napoli, e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, Place de Metz, Lussemburgo, convenuta, causa avente ad oggetto: le decisioni individuali del 19 maggio 1965 che determinano l'imponibile di rottame e, rispettivamente, l'ammontare dei contributi di perequazione dovuti dalla ricorrente, LA CORTE, composta dai signori : Ch. L. Hammes, presidente, L. Delvaux, presidente di Sezione, A. M. Donner, R. Lecourt e R. Monaco (relatore), giudici, avvocato generale: J. Gand, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
Con lettera 8 aprile 1963 l'Alta Autorità informava la società ILFO che il suo consumo di rottame imponibile era stato stimato a 29958 t e le ingiungeva di versare a titolo di perequazione la somma di Lit. 196197166.
paragrafo 3
Detta lettera e la decisione di base 7-63, venivano impugnate giurisdizionalmente dalla ricorrente. Il ricorso 61-63 veniva dichiarato irricevibile dalla Corte con sentenza 9 giugno 1964.
paragrafo 4
In esito alle osservazioni e ai documenti prodotti dalla ricorrente durante il processo, l'Alta Autorità procedeva ad un nuovo controllo del rottame imponibile. A seguito di tale controllo, ed applicando il metodo di calcolo indiretto che si fonda sul consumo di energia elettrica, il 19 maggio 1965 l'Alta Autorità adottava due decisioni individuali nelle quali si stimava in 26532 t l'imponibile di rottame e, rispettivamente, si stabiliva in 176080828 lire l'ammontare dell'onere contributivo.
paragrafo 5
Le due decisioni, notificate alla società ILFO il 24 giugno 1965 costituiscono l'oggetto del presente ricorso.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
«a) Usando dei poteri ex articolo 33 del Trattato, annullare le due decisioni individuali 19 maggio 1965 e, se e nella misura in cui ne ravvisi il caso, anche la decisione n. 7-63, a cui le suddette decisioni individuali fanno riferimento ; b) Usando dei poteri ex articolo 34 del Trattato, rinviare la pratica all'Alta Autorità per i provvedimenti di sua competenza richiesti dall'esecuzione della pronunzia annullatoria, ivi compresa la restituzione di quanto risultasse indebitamente riscosso, e la corresponsione di un risarcimento nella misura che la Corte riterrà equa; c) Porre le spese e gli onorari di difesa a carico dell'Alta Autorità; d) In via interlocutoria, disporre i mezzi istruttori indicati con riferimento ai singoli motivi del ricorso.»
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 4
«vista la riduzione a 24979 t del quantitativo del rottame imponibile e la rettifica del debito della società ILFO in Lit. 171765956, respingere il ricorso avverso le decisioni individuali del 19 maggio 1965 e porre le spese del giudizio a carico della ricorrente.»

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti possono essere così riassunti :

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
La convenuta non solleva eccezioni circa la ricevibilità del ricorso.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito

punto 1
Sviamento di potere a seguito di disparità di trattamento; violazione del principio generale di non discriminazione (art. 3 a), unitamente agli artt. 53, 4 b), ecc. del Trattato La ricorrente osserva che, allorquando l'amministrazione applica criteri o metodi diversi a situazioni analoghe, e la disparità di trattamento che ne consegue risulta arbitraria, essa commette in un certo senso un'anomalia di logica nel formulare il suo apprezzamento, cadendo così non solo in uno sviamento di potere, ma anche nella violazione del divieto generale di discriminazione. L'Alta Autorità avrebbe nella fattispecie commesso detto sviamento e contravvenuto al divieto, applicando nei confronti della ricorrente il metodo di calcolo fondato sul consumo di energia elettrica nei forni. Da un lato, tale metodo non ha potuto essere applicato alle imprese che non disponevano di forni elettrici durante il periodo considerato; dall'altro, è noto negli ambienti siderurgici che il volume di produzione e quindi il quantitativo di rottame consumato possono arguirsi — come si è già più volte fatto — in base ad un altro criterio fondato sul consumo medio di rottame di un giorno lavorativo. Questo è il criterio che avrebbe dovuto essere applicato alle imprese, indipendentemente dall'uso di forni elettrici. Il fatto che esso non sia stato applicato alla ricorrente, mentre lo è stato nei confronti di altre imprese, costituisce una discriminazione a suo danno. Onde dimostrare che dall'applicazione del criterio fondato sul numero di giornate lavorative effettive durante il periodo considerato sarebbero risultati quantitativi di rottame molto inferiori rispetto a quelli calcolati dall'Alta Autorità e molto vicini a quelli dichiarati dalla ILFO, la ricorrente propone determinati mezzi istruttori e si dichiara disposta dal canto suo a produrre i documenti necessari. La convenuta osserva, in linea generale, che la ricorrente si richiama ad una nozione di sviamento di potere del tutto generica e vaga, che non corrisponde a quella consacrata dal diritto comunitario. Sia l'articolo 33 del Trattato che la giurisprudenza della Corte distinguono questo mezzo dagli altri casi di ricorso per eccesso di potere, ritenendo che lo si possa invocare solo qualora l'Alta Autorità, nell'emanare i suoi atti, abbia inteso perseguire uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge. È d'altro canto errato desumere la sussistenza di uno sviamento di potere da una presunta discriminazione a danno della ricorrente rispetto alle altre imprese. Se è giusto ritenere che la disparità di trattamento è talvolta conseguenza di uno sviamento di potere, non è men vero che tale disparità non implica di necessità la sussistenza, di detto vizio. Anche supponendo infatti che l'Alta Autorità abbia riservato un trattamento diverso alla ILFO, rispetto alle altre imprese, rimarrebbe da dimostrare che la sua azione ha avuto uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge e che consiste nel gravare la ricorrente di contributi corrispondenti a quelli di tutti gli altri consumatori di rottame. In proposito non è stata dedotta alcuna prova. Circa la sola censura fondata sulla disparità di trattamento è giusto asserire che il principio di uguaglianza costituisce una regola fondamentale del diritto comunitario, sanzionata dall'articolo 4 del Trattato. In linea generale è però incontestabile che, in virtù di un principio costante di diritto, chiunque intralci l'amministrazione nella normale applicazione della legge non ha il diritto di criticare a posteriori le misure che l'amministrazione ha dovuto adottare onde mettere in pratica il suo proponimento (cfr. sentenze 18-62 e 108-63). Nella fattispecie, l'Alta Autorità avrebbe potuto restar fedele al suo dovere di applicare imparzialmente lo stesso onere contributivo alle imprese che avevano consumato uguali quantità di rottame, solo se avesse potuto disporre di determinati dati essenziali che gli interessati dovevano comunicarle, aderendo agli inviti loro rivolti in merito. Malgrado il comportamento irreprensibile all'Alta Autorità in questo senso, la ILFO ha rifiutato di collaborare, tanto da essere colpita da sanzioni pecuniarie, così che l'Alta Autorità si è trovata nell'impossibilità di procedere ad un accertamento diretto del consumo di rottame. D'altro canto, reclamare un accertamento che si fondi per tutte le imprese sugli stessi criteri di calcolo, senza tener conto della loro organizzazione e della loro attività o addirittura del loro comportamento nei confronti dell'Alta Autorità, equivale a chiedere un trattamento discriminatorio dal punto di vista giuridico. Si deve inoltre notare, sotto il profilo tecnico, che il metodo di calcolo controverso, basato sul consumo di energia elettrica, dà risultati molto più sicuri che non il metodo fondato sul consumo giornaliero medio, in rapporto al numero di giorni lavorativi. La determinazione del consumo giornaliero di rottame risente dell'imprecisione di diversi elementi principali ed accessori; d'altro canto non è possibile fare una «media» ove si ignori il consumo totale di rottame (in base al quale si potrebbe esattamente stabilire la media giornaliera), vale a dire un elemento di calcolo che nella fattispecie va determinato induttivamente. La ricorrente replica che lo sviamento di potere non presuppone sempre e necessariamente l'intenzione dell'autorità amministrativa di avvalersi, per scopi diversi da quelli legali, di una facoltà di cui essa dispone. La presenza dell'elemento intenzionale non è condizione indispensabile per la sussistenza del vizio, che può anche derivare dal fatto che l'amministrazione, travisando i fatti o compiendo una discriminazione, ha perseguito uno scopo «anormale» rispetto a quello previsto dalla legge. Si può infatti supporre che nel caso specifico l'Alta Autorità, stimolata dall'esigenza di garantire l'equilibrio dei debiti e dei crediti del consorzio di perequazione, sia stata indotta a scegliere, tra i vari metodi di calcolo induttivi, non quello che poteva dare risultati più esatti, ma quello che poteva dare i risultati più favorevoli alla Cassa di perequazione. D'altra parte, ammettendo che la disparità di trattamento può essere «una conseguenza dello sviamento di potere», sarà sufficiente provare l'esistenza di tale disparità per dimostrare altresì la sussistenza dello sviamento di potere e mettere quindi a nudo l'illegittimità della decisione impugnata. Per quanto concerne la discriminazione, si deve anzitutto precisare che la ricorrente, trovandosi nell'impossibilità di fornire una documentazione completa ed esatta, non ha mai preteso che l'Alta Autorità adottasse nei suoi confronti «lo stesso genere di accertamento» applicato alle imprese che sono state in grado di fornire tale documentazione, e si astenesse dall'applicare al caso in esame ogni metodo induttivo di calcolo. L'unica critica mossa all'Alta Autorità è quella di aver fatto ricorso ad un metodo induttivo che dà risultati variabili, metodo non applicato alle altre imprese proprio per il carattere aleatorio — ammesso anche dalla stessa Alta Autorità — del parametro «energia/acciaio/rottame». D'altro lato, la I.L.F.O. non ha chiesto puramente e semplicemente l'adozione di un unico tipo di accertamento induttivo da applicarsi a tutte le imprese, giacché essa ammette vari tipi di accertamento, purché essi diano risultati equivalenti ed analoghi a quelli ottenuti in base alla documentazione diretta e specifica. La ricorrente contesta inoltre, sotto l'aspetto tecnico, le critiche formulate dalla convenuta nei confronti del metodo di calcolo fondato sul numero di giornate lavorative. Benché il metodo basato sul consumo di energia elettrica sia stato a suo tempo approvato dagli esperti, in pratica esso si è rivelato assai approssimativo, data la poliedricità delle situazioni delle imprese equipaggiate con forni elettrici. Lo dimostrerebbero le contestazioni che ne sono seguite e il fatto che l'Alta Autorità lo ha abbandonato a favore del metodo del «consumo medio giornaliero» imperniato sul numero di giornate lavorative, e commisurato quindi su un parametro certo ed indiscutibile: il calendario. È frutto di un malinteso l'argomento successivo secondo cui il calcolo del consumo giornaliero medio presuppone la conoscenza preventiva del consumo totale. Riferendosi al «consumo medio», la ricorrente non ha evidentemente voluto far allusione ai risultati desumibili dai dati sul consumo totale nel periodo considerato, divisi per il numero di giorni lavorativi corrispondenti. L'espressione è stata impiegata nel senso di «consumo standard corrispondente ad un'unità di tempo determinata». Facendo riferimento alla concreta situazione della I.L.F.O., si otterrebbe il seguente consumo medio : L'anno lavorativo consiste nel nostro caso di 289 giorni. Dividendo per 12 i giorni lavorativi si ha la media delle giornate lavorative di un mese: 24. Tenendo conto che il funzionamento a pieno ritmo della società I.L.F.O. consiste in 3 turni giornalieri di 8 ore (quindi 24 ore), il ritmo ideale mensile di lavoro espresso in ore si ricava moltiplicando 24 giorni per 24 ore, ergo 576 ore. Il ritmo di lavoro così determinato è puramente teorico, in pratica dovrà essere ritoccato in funzione dei principali fattori di natura tecnico-commerciale, che si possono solo ricavare induttivamente, facendo ricorso ai dati del consumo di energia elettrica. In caso di consumo inferiore, sarà necessaria una riduzione proporzionale del numero di ore e di giornate lavorative rispetto ai dati teorici di cui sopra. Dal consumo di energia elettrica nel periodo 1955-1958 si desume che in questi quattro anni le ore lavorative della I.L.F.O. sono state 20643. Ogni infornata ed ogni colata richiedono in media 4 ore e 50'. Dividendo per questo quoziente il numero complessivo delle ore lavorative, si ottiene 4585, che rappresenta il numero delle infornate nel periodo considerato. Il consumo di materie prime e la produzione in un forno da 4-5 tonnellate, come quello della ricorrente, devono calcolarsi in ragione di 4996 t di rottame infornato per una produzione di 5000 t di acciaio liquido. Moltiplicando questi indici per il numero delle infornate, si determina la quantità complessiva di rottame infornato e di acciaio liquido prodotto in quattro anni: rispettivamente 22907 t di rottame (senza additivi metallici) e 22925 t di acciaio liquido. La ricorrente propone alla Corte, nell'ipotesi in cui non fosse ancora persuasa dell'esattezza dei dati più sopra esposti, di disporre una verifica mediante perizia. La convenuta oppone che lo sviamento di potere invocato dalla ricorrente nella replica si. fonda su semplici supposizioni. D'altronde, un principio costante di diritto esclude lo sviamento di potere qualora l'amministrazione abbia in realtà perseguito scopi diversi, ma nel contempo sia stato perseguito anche lo scopo essenziale previsto dalla legge per l'esercizio dei poteri amministrativi. È indubbio che, nel caso specifico; il comportamento dell'Alta Autorità nei riguardi della ricorrente fosse in funzione del perseguimento dello scopo essenziale, che è quello di determinare l'imponibile, e che i suoi atti mirassero a giungere ad un accertamento obiettivo e verosimile. Inoltre la critica di discriminazione dal punto di vista giuridico si fonda soltanto su presunzioni ed offerte di prova. Nel sistema comunitario ed in ogni altro sistema giuridico un'offerta di prova può essere accolta solo se è giustificata e sufficientemente motivata in diritto, il che non è nel caso specifico. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le conseguenze dell'accertamento induttivo cui l'Alta Autorità ha dovuto procedere ricadono sulla ricorrente, unica responsabile: le offerte di prova che dovrebbero consentire agli interessati di evitare l'accertamento devono quindi essere respinte. Anche la richiesta di perizia circa il metodo induttivo di calcolo da applicarsi dev'essere respinta. È infatti incontestabile che l'Alta Autorità, sia effettuando le operazioni di controllo che applicando il sistema basato sul consumo di energia elettrica, si è sempre mantenuta imparziale nei confronti della ricorrente. Si sono applicati anche altri metodi di calcolo indiretti che permettevano di determinare l'imponibile con maggiore approssimazione; ma ciò non toglie che questa sia una conseguenza del fatto che il calcolo in base al consumo di elettricità costituisce la «extrema ratio» cui si deve far ricorso qualora, come nel caso specifico, l'impresa si rifiuti di collaborare. La ricorrente d'altro canto critica molto più aspramente i criteri —come quello del coefficiente di 900 Kwh/per t — di cui gli esperti dell'Alta Autorità si sono serviti nell'applicare il metodo, che non il travisamento di determinati fatti, di guisa che la richiesta di perizia stride con la giurisprudenza della Corte che ha accolto detti criteri. D'altro canto, il metodo di calcolo fondato sul consumo medio giornaliero non garantisce affatto risultati verosimili. La stessa ricorrente ammette implicitamente la possibilità di una serie di interruzioni nell'ideale ritmo di lavoro. D'altra parte sono vani i suoi sforzi di contestare il fatto che il metodo può essere applicato solo previa conoscenza del consumo totale di rottame, dato che nella fattispecie deve precisamente essere determinato induttivamente.
punto 2
Sviamento di potere derivante da travisamento dei fatti; violazione del principio generale di diritto che impone l'esattezza della motivazione La ricorrente, riferendosi soprattutto alla decisione che determina l'imponibile di rottame consumato dalla ILFO, rileva quanto segue : 1. È inesatto affermare che l'impresa «si è limitata a dichiarare» un acquisto di rottame di 947 t per il periodo considerato, poiché essa ha dichiarato a suo tempo un consumo totale di 7230 t di rottame per il periodo che va dall'inizio della sua attività fino al termine del regime di perequazione. La cifra di 947 t riguarda dunque i quantitativi di rottame acquistato soggetti a perequazione. La differenza tra questi quantitativi rappresenta il rottame di recupero. 2. Il dato di 900 Kwh/per t è inverosimile per un forno di 4-5 t. Durante un primo controllo nel 1961, l'Alta Autorità aveva adottato il parametro di 950 Kwh/per t. In effetti, la base più logica nella fattispecie sarebbe la media di 1200 Kwh/per t. Anche il parametro di 1000 Kwh/per t, considerato dall'Alta Autorità per il periodo di avviamento, non corrisponde a quanto si verifica in pratica; il parametro più verosimile nella fattispecie sarebbe quello di 1400 Kwh/per t. 3. La decisione impugnata non tiene conto dell'incidenza delle ferroleghe nella produzione di acciaio liquido, incidenza che ammonta al 2 %. 4. La decisione impugnata ammette un recupero di rottame in ragione del 6 %. Tenuto conto che la ILFO produceva piccoli lingotti di 50 kg. — il che implica perdite notevoli — tale percentuale dovrebbe essere aumentata all'8 %, che corrisponde del resto a quanto si legge in un opuscolo della Terni, in cui si afferma che la perdita percentuale in questo caso raggiunge il 9 %. 5. Su 17716 t dichiarate dalla ILFO come materiale di reimpiego, l'Alta Autorità ha considerato tali soltanto 12335 t, mentre avrebbe dovuto tener conto anche dei documenti riguardanti gli acquisti di altre partite la cui regolarizzazione dal punto di vista fiscale è avvenuta in seguito. 6. L'Alta Autorità ha stabilito nel 25 % le cadute risultanti dall'impiego di materiale riutilizzato. Tale percentuale è inferiore a quella che si riscontra in pratica e che si aggira sul 35 % per il materiale nazionale non preparato. 7. La percentuale del 7 % stabilita dall'Alta Autorità per le cadute di laminatoio è altresì inverosimile. La società Terni, ad esempio, ha registrato cadute di laminatoio corrispondenti al 14 %. Comunque il computo riguarda soltanto 8153 t di materiale di riutilizzo pronto per il laminatoio, e non tiene quindi conto del fatto che la ditta ILFO aveva dichiarato una produzione di laminati di 26040 t e la laminazione dei lingotti prodotti o acquistati dà un'identica percentuale di recupero. La ricorrente si riserva di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza delle sue asserzioni e propone alla Corte di disporre vari mezzi istruttori, enumerati nell'atto introduttivo. La convenuta rileva che, anche nell'ambito del presente mezzo, la censura di sviamento di potere non è suffragata da alcun argomento pertinente ed è invocata a torto e che è infondata quella relativa al travisamento dei fatti la quale trae origine dall'affermazione, assertivamente contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la ILFO avrebbe dichiarato soltanto 947 t di rottame. L'Alta Autorità infatti doveva fondare il calcolo del consumo di rottame imponibile sulle dichiarazioni relative al consumo di rottame presentate dalle imprese. È incontestabile che il fondamento di questo calcolo, nella fattispecie, era costituito dalla dichiarazione che il quantitativo di rottame imponibile ammontava a 947 t. Comunque, l'asserito travisamento dei fatti invocato dalla ricorrente sarebbe senza conseguenze sulla legittimità della decisione in questione, poiché questa è fondata non solo sulla dichiarazione precitata della società, ma particolarmente sul risultato dei controlli effettuati dall'Alta Autorità. Il travisamento dei fatti è stato anche denunciato a proposito delle conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione del metodo induttivo cui l'Alta Autorità ha fatto ricorso. La censura è innanzitutto inammissibile in quanto non si fonda su fatti realmente travisati, ma su fatti che si dovrebbero considerare travisati in virtù di una presunzione (illegittimità e inverosimiglianza del metodo induttivo suddetto) : presunzione che si fonda d'altro canto su argomenti che la stessa ricorrente dichiara non dimostrati, fino ad invocare a loro sostegno documenti «da produrre», cifre «da verificare», controlli «da effettuarsi» o metodi materialmente inapplicabili. Si deve notare d'altronde che, in un campo finanziario come quello in esame, il carattere aleatorio dell'approssimazione rispetto alla realtà è una conseguenza tipica di ogni imposizione che non si fondi su un imponibile diretto. Il mezzo in questione è inoltre inammissibile in quanto, ammessa la regolarità del metodo seguito dall'Alta Autorità, è superflua ogni indagine sulle conseguenze che ne deriverebbero (come l'applicazione del parametro 900 Kwh/per t; la determinazione della quantità di rottame d'acquisto impiegata per produrre acciaio liquido, del periodo di avviamento, del materiale di reimpiego, del recupero di rottame e delle cadute). Per quanto riguarda in particolare il parametro di 900 Kwh/per t, non bisogna dimenticare che la sua applicazione è legittima per ammissione della stessa Corte. La ricorrente replica precisando che il travisamento dei fatti costituisce una forma di sviamento di potere poiché, se l'amministrazione ha adottato le sue decisioni in base ad una falsa rappresentazione della realtà, per questo stesso fatto l'esercizio dei suoi poteri è stato «sviato» dal loro scopo logico con conseguente risultato arbitrario rispetto alla situazione effettiva. Comunque, l'inesattezza dei dati su cui l'Alta Autorità nel caso in esame ha basato la sua azione implica già la violazione incontestabile di un principio generale di diritto. Nel controricorso viene mossa l'obiezione secondo cui il mezzo relativo al travisamento dei fatti dovrebbe essere disatteso perché basato su semplici presunzioni, ma si dimenticano le norme sulla prova contenute nell'articolo 38 del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di formulare «offerte di prova». La società ILFO si è limitata a conformarsi a tale disposizione, come dimostrano le offerte di prova e le richieste di verifica formulate su ogni punto contestato. Per quanto riguarda in ispecie il materiale di reimpiego, alle note di addebito, prodotte a suo tempo per l'acquisto di 17716 t e regolarmente vidimate dall'amministrazione fiscale, si sono raggiunte altre note che sono rimaste a lungo giacenti presso detta amministrazione, e che dimostrano l'acquisto di 4188,329 t di materiale di reimpiego. Il tonnellaggio complessivo di tale materiale ammonta dunque a 21904 t (mentre, secondo i calcoli dell'Alta Autorità, si tratterebbe di 12335 t). La ricorrente termina osservando che, con lettera 22 agosto 1963, essa aveva dichiarato una produzione di 22290 t di acciaio liquido e 20068 t di lingotti. I dati corrispondono all'incirca a quelli mensili elaborati dal direttore della fonderia. Se la convenuta avesse impiegato il metodo induttivo di calcolo fondato sul numero di giornate lavorative, essa avrebbe constatato una notevole approssimazione tra le quantità così dichiarate e quelle che si ottengono con l'applicazione di detto metodo. La convenuta obietta che le dichiarazioni della ricorrente sono sempre state lacunose e nebulose. La ricorrente inoltre continua a fornire parsimoniosamente gli elementi di prova necessari a giustificare le sue pretese, tanto che si è decisa a produrre alcuni documenti essenziali all'ultimo momento, o addirittura dopo la scadenza del termine ragionevole previsto dall'articolo 42 del regolamento di procedura, come è avvenuto per i documenti relativi al materiale di riutilizzo. Le note allora prodotte circa le 4333 t non sono state accettate dall'Alta Autorità, poiché erano state elaborate dalla ILFO e non menzionavano il fornitore. La ricorrente ha poi prodotto due note regolarizzate dal punto di vista fiscale e che essa ritiene atte a giustificare l'acquisto del rottame: queste però fanno fede di un prezzo che non ha alcun rapporto col valore dichiarato di detto rottame. Per quanto riguarda poi la probabile percentuale dei recuperi di rottame, l'Alta Autorità non può fondarsi sul 9 % indicato nel fascicolo della Terni, poiché le condizioni di produzione di tale impresa non sono paragonabili a quelle della ILFO. Anche per quanto riguarda le cadute di laminatoio, si deve confermare la percentuale determinata dall'Alta Autorità, visto il tipo di produzione dell'impresa. Infine, per quanto riguarda le fatture allegate alla replica e relative all'acquisto di 4188329 t di materiale di riutilizzo, l'Alta Autorità, pur contestando ancora una volta il ritardo della ricorrente nel produrre i documenti, ha deciso di tenerne conto, defalcando dalla quantità di rottame imponibile 1553 t di materiale di riutilizzo. Il tonnellaggio definitivo del rottame soggetto a perequazione scende così da 26532 t a 249791, e l'ammontare dei contributi scende da Lit. 176080828 a Lit. 171765956. La modifica in questo senso delle decisioni impugnate non implica, a giudizio dell'Alta Autorità, il loro annullamento, giacché la modifica non sarebbe conseguenza di un errore dell'Alta Autorità, ma del ritardo della ricorrente nel fornire i dati necessari.
punto 3
Sviamento di potere per difetto di motivazione e illogicità della decisione 7-63 Nell'atto introduttivo, questo mezzo si fondava sull'ipotesi che la constatazione dei quantitativi di rottame consumato e il calcolo dei contributi comunicato alla ILFO potessero essere considerati come definitivi, mentre la decisione 7-63, su cui si basavano i due atti, consente semplicemente un calcolo provvisorio degli oneri delle imprese. Poiché l'Alta Autorità nel controricorso ha precisato il carattere provvisorio della constatazione e del calcolo, nella replica la ricorrente ha rinunciato a questo mezzo.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha rivolto alla convenuta una domanda scritta, invitandola a rispondere entro il 15 febbraio 1966.
paragrafo 3
La convenuta ha ottemperato all'invito il 15 febbraio 1966.
paragrafo 4
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 22 febbraio 1966. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 22 marzo 1966.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
La ricevibilità del ricorso non è stata contestata dalla convenuta né dà luogo a rilievi d'ufficio. Il ricorso è quindi ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › Circa la modifica delle decisioni impugnate

paragrafo 1
Le due decisioni individuali in data 19 maggio 1965, impugnate col presente ricorso, avevano fissato in 26582 tonnellate l'imponibile della ricorrente per i periodi di conteggio dal 1o aprile 1954 al 30 novembre 1958 e in Lit. 176080828 la somma dovuta dalla ricorrente al meccanismo finanziario della perequazione. Viste le fatture prodotte con la replica e relative all'acquisto di 4188,329 tonnellate di materiale di recupero, l'Alta Autorità ha modificato in parte il dispositivo di dette decisioni, riducendo a 24977 tonnellate l'imponibile di rottame e a Lit. 171765956 la somma dovuta a titolo di perequazione.
paragrafo 2
Dette modifiche non derivano dall'adozione di criteri di calcolò diversi da quelli usati nelle decisioni impugnate, ma sono dovute unicamente al fatto che l'Alta Autorità ha proceduto, in base ad una documentazione tardivamente presentata, ad una nuova valutazione di taluni elementi dell'imponibile. La parte essenziale delle considerazioni di fatto e di diritto che costituiscono il fondamento delle decisioni impugnate non avendo subito alcuna modifica in relazione a dette correzioni di calcolo, le decisioni di cui sopra restano in vigore, e si deve statuire sulle restanti pretese avanzate dalla ricorrente.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › Sul primo motivo

paragrafo 1
La ricorrente assume che l'Alta Autorità ha commesso uno sviamento di potere ed ha violato il principio generale che vieta le discriminazioni in quanto si è valsa nei suoi confronti di un criterio di valutazione basato sul consumo di energia elettrica, mentre nei confronti di altre imprese, in ispecie di quelle che non hanno forni elettrici, si è valsa di un criterio basato sul consumo medio di rottame durante una giornata lavorativa. Essa sostiene che l'Alta Autorità ha scelto, fra i vari metodi induttivi di calcolo, non già quello atto a dare risultati più precisi, ma quello atto a consentire i risultati più favorevoli per l'equilibrio dei conti della cassa di perequazione.
paragrafo 2
La ricorrente propone l'assunzione di mezzi istruttori e si dichiara disposta a produrre tutti i documenti necessari onde provare fra l'altro che l'applicazione del criterio basato sul consumo medio per giornata lavorativa avrebbe dato come risultato un consumo di rottame inferiore a quello calcolato dall'Alta Autorità e molto prossimo a quello da essa dichiarato.
paragrafo 3
La ricorrente si limita ad affermare che il metodo di calcolo adottato dall'Alta Autorità si è rivelato in pratica tutt'altro che perfetto, a causa della varietà delle situazioni delle imprese che possiedono forni elettrici, ma non indica alcun elemento atto a provare la fondatezza del suo assunto. L'uso del criterio basato sul numero di giornate lavorative sarebbe nella specie giustificato soltanto qualora fosse evidente, in base a dati certi o molto verosimili, che esso avrebbe consentito di determinare l'imponibile con maggior precisione.
paragrafo 4
Le dichiarazioni del consumo di rottame fatte dalla ricorrente sono incomplete ed imprecise e non sono tali da far apparire come non rispondenti alla realtà i risultati ottenuti col metodo di calcolo scelto dall'Alta Autorità. A sostegno della sua pretesa, la ricorrente si limita inoltre a dare un esempio in cifre delle operazioni di calcolo richieste dal metodo basato sul numero di giornate lavorative, riservandosi per il resto di produrre tutti i documenti necessari, senza peraltro precisarne la natura. Essa chiede infine l'assunzione di mezzi istruttori, fra cui una perizia, ma non fornisce un inizio di prova sufficiente per far ordinare tale assunzione. In queste condizioni, i mezzi istruttori proposti dalla ricorrente non possono essere assunti.
paragrafo 5
Per quanto riguarda poi la censura di discriminazione, la ricorrente non fornisce alcun elemento che consenta di accertare perché la sua situazione sarebbe stata comparabile, ai fini dell'applicazione del criterio di calcolo basato sul consumo medio di rottame per giornata lavorativa, a quella delle imprese che hanno beneficiato di detta applicazione.
paragrafo 6
Le censure di sviamento di potere e di violazione del principio di non discriminazione sono quindi infondate.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › Sul secondo motivo

paragrafo 1
La ricorrente assume che la convenuta ha commesso uno sviamento di potere travisando i fatti ed ha erroneamente motivato le sue decisioni. Essa critica in primo luogo il parametro di 900 Kwh per tonnellata, adottato dall'Alta Autorità, come pure quello di 1000 Kwh per il periodo iniziale stabilito in tre mesi, sostenendo che dette cifre e detta durata sono inverosimili per un forno di 4-5 tonnellate. Come unico argomento preciso, essa deduce che, in occasione di una prima valutazione effettuata nel 1961 tramite la Società fiduciaria svizzera, la convenuta aveva adottato il parametro di 950 Kwh; per il resto la ricorrente si è limitata a chiedere un certo numero di verifiche sul posto.
paragrafo 2
Tale argomento non è sufficiente ad invalidare il parametro effettivamente usato, parametro che è stato stabilito nel 1962 da una commissione di esperti, per i forni aventi la stessa capacità di quello della ricorrente. Del pari le critiche rivolte al parametro di 1000 Kwh e alla durata ammessa per il periodo di avviamento sono fondate su asserzioni troppo imprecise perché se ne possa tener conto.
paragrafo 3
La ricorrente deduce ancora che le percentuali ammesse dall'Alta Autorità, per calcolare le cadute di laminatoio e il recupero di rottame, non corrispondono alla realtà. A tale scopo, essa si richiama ad una pubblicazione della Società Terni in cui vengono indicate percentuali più elevate. In mancanza di elementi concreti attinenti all'impresa ricorrente, tale argomento non è atto ad invalidare le valutazioni effettuate dai servizi tecnici dell'Alta Autorità.
paragrafo 4
Le restanti censure sollevate dalla ricorrente sono troppo imprecise per giustificare in proposito l'apertura di un'istruttoria.
paragrafo 5
Per tutte queste ragioni il presente motivo va disatteso.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › Sulla domanda di risarcimento

paragrafo 1
La ricorrente conclude per la condanna dell'Alta Autorità al risarcimento dei danni, nella misura che la Corte riterrà equa. Essa non fornisce però alcuna indicazione circa l'esistenza o l'entità dell'asserito danno. Queste conclusioni vanno quindi respinte.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese

paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrapho 3, primo comma, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese. Posto che, in corso di causa, la convenuta ha modificato le decisioni impugnate in merito ad un elemento che avrebbe potuto giustificarne l'annullamento, appare opportuno compensare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visti gli articoli 15, 33, 34, 47 e 53 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, visto il regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie l'articolo 69, paragrafo 3, LA CORTE, respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1. Il ricorso 51-65 è respinto. 2. Ciascuna parte sopporterà le spese da essa sostenute.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 28 aprile 1966. Hammes Delvaux Donner Lecourt Monaco Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 28 aprile 1966. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente Ch. L. Hammes

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