Sez. 2, Sentenza n. 1344 del 09/02/1994 (Rv. 485260 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Giudizio di opposizione ad ingiunzione - Concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Previo accertamento con cognizione sommaria sulla competenza - Natura del provvedimento - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
Non può essere impugnato con il regolamento di competenza il provvedimento avente natura strumentale e provvisoria, che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione (art. 645 cod. proc. civ.) si limiti ad un accertamento con cognizione sommaria sulla competenza, come presupposto per la decisione intorno alla sussistenza o no delle condizioni prescritte per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)