Sez. 5, Sentenza n. 1336 del 05/11/1986 Ud. (dep. 06/02/1987) Rv. 175003 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DI PASSIVO - RILEVANZA AI FINI DELLA PUNIBILITÀ DEL REATO DI BANCAROTTA, CONSUMATO AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE - RATIO - REVOCA SOPRAVVENUTA DEL FALLIMENTO PRONUNCIATA A SEGUITO DI OPPOSIZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA PUNIBILITÀ PER BANCAROTTA - CONDIZIONI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DI PASSIVO - RILEVANZA AI FINI DELLA PUNIBILITÀ DEL REATO DI BANCAROTTA, CONSUMATO AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE - RATIO - REVOCA SOPRAVVENUTA DEL FALLIMENTO PRONUNCIATA A SEGUITO DI OPPOSIZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA PUNIBILITÀ PER BANCAROTTA - CONDIZIONI.*
La chiusura del fallimento per sopravvenuta Mancanza di passivo (nella specie per rinuncia dell'unico creditore insinuato) espressamente prevista dall'art. 118 n. 1 e 2 legge fallimentare non esclude la legittimità e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno obiettivamente il reato di bancarotta (nella specie fraudolenta) sul quale incide solo la revoca del fallimento, pronunciabile ex art. 19 legge fallimentare (a seguito di opposizione), nel caso d'insussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento. Per le stesse ragioni, pertanto, la menzionata chiusura non esclude lo elemento subiettivo del reato, consumato, di norma, al momento della dichiarazione di fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)