Sez. 3, Sentenza n. 2555 del 11/03/1991 (Rv. 471228 - 01)
Responsabilità civile - Colpa o dolo | In genere - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Sussistenza - Accertamento - Condizioni - Fattispecie - (Rapina in banca - Danno ad un cliente).
Responsabilità civile - Colpa o dolo
Per la individuazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento l'inosservanza del quale, ai sensi dell'art. 40 c.p.v. Cod. Pen., equivale a cagionarlo, non basta a fare riferimento al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 Cod. Civ., ma è necessaria una norma di legge che lo prevede specificamente, ovvero l'esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui; situazione che, seppure sia ravvisabile nelle condizioni di pericolosità per il diritto del terzo derivata da una precedente attività lecita del soggetto cui si rimprovera di non essersi poi attivato per impedire che quella pericolosità si traducesse in una concreta lesione, non è invece configurabile quando il soggetto stesso non abbia apportato alcun contributo causale nell'insorgere delle condizioni di quella situazione (nella specie, sulla scorta del principio che precede, la S.C. ha reputato esatta la decisione del giudice del merito, il quale aveva escluso qualsiasi responsabilità di una banca per i danni subiti da un cliente nei locali di essa ad opera di alcuni malviventi introdottisi per effettuare una rapina).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)