Sez. U, Sentenza n. 2982 del 16/05/1984 (Rv. 435022 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO.*
L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, in pendenza del procedimento di opposizione avverso decreto ingiuntivo, non resta esclusa dall'emissione di tale decreto, che non costituisce decisione nel merito, ai sensi ed agli effetti dell'art. 41 cod. proc. civ., né trova ostacolo, ove si sostenga che la controversia sia devoluta al giudice amministrativo, nella circostanza che questi manca del potere di revocare il decreto opposto, tenuto conto che tale provvedimento monitorio, in ipotesi di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, viene travolto dalla caducazione dell'intera procedura, con la conseguente necessità di proporre "ex novo" il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione. (V 1752/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)