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Sez. 1, Sentenza n. 945 del 21/04/1964 (Rv. 301333 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO - TERMINE EX ART 115 DISP ATT COD PROC CIV - NATURA - VIOLAZIONE - INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301333-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO - TERMINE EX ART 115 DISP ATT COD PROC CIV - NATURA - VIOLAZIONE - INVALIDITA - ESCLUSIONE.*

Il termine della seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore - oltre la quale non e ammesso il rinvio della udienza di discussione della causa a norma dell'art.115 disp. Att.Cod. proc.civ. - ha carattere ordinatorio e pertanto la sua inosservanza non inficia la validita del provvedimento di rinvio.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)