Sez. 3, Sentenza n. 4382 del 21/07/1979 (Rv. 400910 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - IN GENERE - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO CONSEGUENTE DELLA RELATIVA PORZIONE DI PATRIMONIO SOCIALE E DEGLI IMMOBILI - EFFETTO DELLA STIPULAZIONE DI UN NEGOZIO INDIRETTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA DELL'AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA - CONFIGURABILITA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - IN GENERE - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO CONSEGUENTE DELLA RELATIVA PORZIONE DI PATRIMONIO SOCIALE E DEGLI IMMOBILI - EFFETTO DELLA STIPULAZIONE DI UN NEGOZIO INDIRETTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA DELL'AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA - CONFIGURABILITA.*
Il negozio indiretto, il quale e caratterizzato dall'adozione di uno strumento negoziale tipico per realizzare uno scopo diverso da quello che ne costituisce la causa, va distinto dagli effetti anomali o mediati che dalla stipulazione di un contratto tipico derivano come conseguenza collegata al mezzo tecnico adottato. Pertanto nell'ipotesi di alienazione delle quote di partecipazione ad una societa di capitali, in cui si verifica anche il contestuale trasferimento della corrispondente porzione di patrimonio sociale - comprensiva di debiti o crediti - e degli immobili che eventualmente la compongono, tale trasferimento non costituisce l'effetto della stipulazione di un negozio indiretto, ma e una conseguenza della autonomia patrimoniale perfetta delle societa di capitali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)