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Sez. 2, Sentenza n. 19711 del 23/04/2008 Cc. (dep. 16/05/2008) Rv. 239791 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Edilizia convenzionata - Vendita di immobili - Richiesta di somme aggiuntive - Minaccia di non eseguire il contratto - Sussistenza del delitto.
Stato
decisa il 2008-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239791-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

È integrato il delitto di estorsione qualora il venditore di immobili, in regime di edilizia convenzionata, richieda somme ulteriori, non previste dalla convenzione, minacciando di non eseguire il contratto già concluso o di non portare a conclusione le trattative in corso. (Affermando il principio, la Corte ha accolto il ricorso del PM contro il provvedimento del Tribunale della libertà che aveva ritenuto non configurabile il delitto di estorsione atteso che, trattandosi di edilizia convenzionata e non popolare, non sussisteva per il costruttore un obbligo a contrarre)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)