Sez. 3, Sentenza n. 2202 del 27/06/1972 (Rv. 359484 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - DEDUZIONE DELL'ESISTENZA D'UN CONTRATTO AGRARIO SOGGETTO A PROROGA - RIMESSIONE DEL GIUDIZIO ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - NECESSITA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - DEDUZIONE DELL'ESISTENZA D'UN CONTRATTO AGRARIO SOGGETTO A PROROGA - RIMESSIONE DEL GIUDIZIO ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - NECESSITA - LIMITI.*
Qualora in un procedimento di convalida di licenza per finita locazione venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario soggetto a proroga legale e sia invocata la proroga stessa, il pretore adito non puo pronunciare l'ordinanza provvisoria di rilascio di cui all'art 665 cod proc civ ma deve rimettere la controversia al giudice specializzato, a meno che dagli Atti risulti prima facie che il rapporto dedotto in giudizio non rientra in alcuna delle fattispecie contemplate dalle leggi vincolistiche. (V 1209'70, mass n 346838).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)