Sez. 2, Sentenza n. 5188 del 09/02/1979 Ud. (dep. 02/06/1979) Rv. 142170 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI - NOZIONE DI MEDICINALE IMPERFETTO.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI - NOZIONE DI MEDICINALE IMPERFETTO.*
Ai sensi dell'art 443 cod pen e imperfetto il medicinale non preparato secondo le prescrizioni scientifiche o nel quale non si siano verificate tutte le condizioni per evitare, nei limiti del possibile, ogni pericolo nel suo uso o per renderlo idoneo al suo scopo. E egualmente imperfetto il medicinale che, pur non essendo guasto, sia difettoso per qualsiasi altra causa. L'imperfezione, infatti, e stata intesa dal legislatore come non conformita con i principi della tecnica farmaceutica, si da comprendere ogni possibile vizio non dipendente da contraffazione o da adulterazione. Sono imperfetti, pertanto, i medicinali i cui componenti nella loro essenza siano stati dosati in misura diversa da quanto prescritto, si da renderli inefficienti, oppure i medicinali che abbiano, comunque, una composizione diversa da quella dichiarata nell'involucro e, quindi, autorizzata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)