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Sez. L, Sentenza n. 2543 del 23/03/1988 (Rv. 458285 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - ASSUNZIONE D'INFORMAZIONI DA TERZI ED ACQUISIZIONE DI ELEMENTI NECESSARI ANCORCHÉ RISULTANTI DA DOCUMENTI NON PRODOTTI IN CAUSA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - UTILIZZAZIONI DI DETTI ELEMENTI DA PARTE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1988-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458285-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - ASSUNZIONE D'INFORMAZIONI DA TERZI ED ACQUISIZIONE DI ELEMENTI NECESSARI ANCORCHÉ RISULTANTI DA DOCUMENTI NON PRODOTTI IN CAUSA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - UTILIZZAZIONI DI DETTI ELEMENTI DA PARTE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI.*

Il consulente tecnico d'ufficio, nello svolgimento delle indagini che è stato autorizzato a compiere da solo, è abilitato ad assumere informazioni da terzi e ad acquisire, anche di sua iniziativa, ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, ancorché risultante da documenti non prodotti in cause, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti o situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, debbono essere provati da queste. Tali elementi possono essere utilizzati dal giudice per la formazione del proprio convincimento, se riferiti nella relazione di consulenza con indicazione della fonte cui sono stati attinti, in modo da consentire nel processo il controllo sull'attendibilità dei medesimi. (Conf 3616/79, mass n 400032).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)