Sez. L, Sentenza n. 10075 del 26/11/1994 (Rv. 488842 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Riesame medico - Accertamento della inesistenza dello stato invalidante riconosciuto dall'Istituto - Soppressione "ex tunc" della pensione - Liceità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
L'accertamento, in sede di successivo riesame medico, dell'inesistenza, ad una determinata data, dello stesso invalidante, già ritenuto sussistente dall'I.N.P.S., legittima l'Istituto a sopprimere con efficacia "ex tunc" la pensione d'invalidità erroneamente riconosciuta.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)