Sez. 2, Sentenza n. 45 del 13/01/1971 (Rv. 349365 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - IN GENERE - POSSESSO DELLA SERVITU - ESTREMI - FINALITA DELLA NORMA.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - IN GENERE - POSSESSO DELLA SERVITU - ESTREMI - FINALITA DELLA NORMA.*
L'art 1065 cod civ, secondo cui la servitu, nel dubbio circa l'estensione e le modalita di Esercizio, deve intendersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio per il fondo servente, e dettata esclusivamente per la materia petitoria e cioe per le controversie in cui si discuta del diritto di servitu in relazione alla sua estensione ed alle sue modalita di Esercizio. Tale norma non e, quindi, applicabile alle controversie possessorie, in cui assume rilievo il potere di fatto cosi come accertato attraverso gli elementi di prova acquisiti, e nelle quali bisogna far, invece, riferimento al criterio dettato dall'art 1066 cod civ, in base al quale, nelle questioni sulla misura e sulle modalita del possesso delle servitu deve aversi riguardo alla pratica dell'anno precedente o, secondo i casi, alla pratica dell'ultimo godimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1066, Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)