Sez. 2, Sentenza n. 2541 del 17/03/1994 (Rv. 485762 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - Pericolo di rivendica | Configurabilità - Requisiti - Bene immobile proveniente da donazione - Teorica possibilità di soggezione del bene ad una azione di riduzione - Pericolo di rivendica - Insussistenza.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - Pericolo di rivendica
Il diritto previsto dall'art. 1481 cod. civ., per cui il compratore può sospendere il pagamento del prezzo o pretendere idonea garanzia quando abbia ragione di temere che la cosa possa esser rivendicata da terzi, presuppone che il pericolo di evizione sia effettivo e cioè non meramente presuntivo o putativo, onde esso non può risolversi in un mero timore soggettivo che l'evizione possa verificarsi, ma, anche quando si abbia conoscenza che la cosa appartenga ad altri, occorre che emerga da elementi oggettivi o comunque da indizi concreti che il vero proprietario abbia intenzione di rivendicare, in modo non apparentemente infondato, la cosa. Ne consegue che il semplice fatto che un bene immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima, esclude di per sè che esista un pericolo effettivo di rivendica e che il compratore possa sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)