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Sez. 3, Sentenza n. 4317 del 10/10/1977 (Rv. 387931 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO CONSEGUENTE - NATURA - CITAZIONE - CONTENUTO - TERMINE DI COMPARIZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387931-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO CONSEGUENTE - NATURA - CITAZIONE - CONTENUTO - TERMINE DI COMPARIZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Nel procedimento monitorio fiscale l'ingiunzione cumula le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, e l'opposizione del debitore instaura non gia uno dei procedimenti speciali di cui al libro quarto del codice di procedura civile, bensi un ordinario processo di cognizione. Da cio consegue che l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione, fissato nella citazione, rende nulla quest'ultima, potendo la nullita essere sanata solo dalla comparizione del convenuto con efficacia ex nunc, vale a dire con salvezza dei diritti anteriormente quesiti e degli effetti di prescrizione e di decadenza nel frattempo verificatisi. (V 3428/74, mass n 371944).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)