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Sez. 1, Sentenza n. 3681 del 10/08/1977 (Rv. 387321 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO CON MERE FINALITA ASSISTENZIALI - DETERMINAZIONE - CRITERI - EVENTUALE CONCORSO DI ALTRI OBBLIGATI NELL'OBBLIGAZIONE ALIMENTARE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387321-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO CON MERE FINALITA ASSISTENZIALI - DETERMINAZIONE - CRITERI - EVENTUALE CONCORSO DI ALTRI OBBLIGATI NELL'OBBLIGAZIONE ALIMENTARE - RILEVANZA.*

Nel caso in cui l'assegno previsto dall'art 5 della legge n 898 del 1970 venga riconosciuto e concesso per mera finalita assistenziale, lo stato di bisogno di uno dei coniugi non va determinato con i medesimi criteri previsti per l'obbligazione alimentare, bensi con riferimento alla posizione sociale del destinatario dell'erogazione ed alla valutazione comparativa della situazione economica del coniuge: a tal fine, e sufficiente che il giudice, accertato lo stato di indigenza del soggetto e la possibilita di erogazione dell'altro coniuge, determini in via equitativa la somma atta a concorrere al sostentamento del primo, assumendo la capacita economica dello obbligato alla prestazione solo come limite della capacita di erogazione e non come criterio di Determinazione dell'assegno. Pertanto il giudice puo tener conto anche dell'ausilio alimentare a cui sono tenuti altri obbligati nei confronti del coniuge che versa in stato di bisogno, in quanto l'obbligazione prevista dall'art 5 della legge predetta, una volta venuto meno il rapporto di coniugio con il relativo Obbligo di mantenimento, assume valore sussidiario rispetto ad altre obbligazioni alimentari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 433, Cod. Civ. art. 441, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)