Sez. 1, Sentenza n. 4310 del 08/04/1992 (Rv. 476684 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni | Sconti ed abbuoni - Applicazione - Conseguente detrazione dell'imposta - Ammissibilità - Condizione - Sconti od abbuoni praticati sulla base di consuetudini ad usi commerciali - Deducibilità - Esclusione.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni
Ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto in conseguenza dell'applicazione di sconti od abbuoni, ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, gli sconti od abbuoni devono essere contrattualmente previsti, come richiesto espressamente dalla disposizione citata, per cui è escluso che essi possano essere dedotti ove praticati sulla base di consuetudini od usi commerciali.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)