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Sez. 2, Ordinanza n. 13197 del 18/05/2025 (Rv. 675368-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' NEL CONDOMINIO | Applicabilità norme
Stato
decisa il 2025-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675368-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' NEL CONDOMINIO

sulle distanze - Condizioni - Contrasto fra disciplina generale sulle distanze e normativa speciale sulla comunione - Prevalenza della disciplina in materia di comunione - Fondamento - Limiti.

La regolamentazione generale sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità; pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale.

Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)