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Sez. T, Ordinanza n. 27000 del 08/10/2025 (Rv. 676725-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Sentenza d'appello - Riforma di quella di primo grado - Nuovo regolamento delle spese - Necessità - Criteri - Esito complessivo della lite - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676725-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO

Il giudice d'appello, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)