Sez. T, Ordinanza n. 27000 del 08/10/2025 (Rv. 676725-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Sentenza d'appello - Riforma di quella di primo grado - Nuovo regolamento delle spese - Necessità - Criteri - Esito complessivo della lite - Ragioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
Il giudice d'appello, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)