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Sez. 2, Sentenza n. 27406 del 14/10/2025 (Rv. 676455-02)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Art. 91, comma 1, c.p.c. - Accoglimento della domanda - In misura non superiore alla proposta conciliativa - Ambito di applicabilità - Esclusione delle pronunce dichiarative, costitutive e delle proposte transattive - Conseguenze - Inapplicabilità al processo di esecuzione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676455-02

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

L'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. richiede, per la sua applicazione, l'accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa e presuppone quindi una domanda di condanna ad una prestazione apprezzabile in termini quantitativi (e dunque frazionabile), cosicché sono escluse dal suo ambito sia le pronunce dichiarative o costitutive, sia le proposte che prescindono dal petitum dell'azione esercitata, per essere irriducibili ad una frazione del bene oggetto di domanda, in quanto hanno contenuto sostanzialmente transattivo e non processuale conciliativo; ne deriva l'inapplicabilità al processo di esecuzione in cui l'aggravio delle spese a carico del debitore deriva dalla legge (art. 510, comma 1, c.p.c.) e non da una decisione del giudice.

Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 510 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)