Sez. 1, Sentenza n. 2508 del 26/07/1971 (Rv. 353548 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - NATURA ACCESSORIA - INTERESSI DOMANDATI LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - IMPOSSIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - NATURA ACCESSORIA - INTERESSI DOMANDATI LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - IMPOSSIBILITA.*
L'obbligazione relativa agli interessi, rivestendo carattere di accessorieta rispetto a quella relativa al capitale, e legata inscindibilmente a quest'ultima nel senso che non puo nascere e sussistere senza di questa e che il debitore della prestazione principale e - salva espressa pattuizione contraria - debitore anche della prestazione accessoria. In conseguenza, qualora nel giudizio di merito una parte abbia riconosciuto di essere debitrice della prestazione, oggetto dell'obbligazione principale, non puo contestare per la prima volta nel giudizio di Cassazione l'Obbligo del richiesto pagamento degli interessi, comportando tale contestazione la necessita dell'accertamento del patto attributivo della distinta titolarita della posizione passiva dei due rapporti obbligatori connessi e, quindi, un'indagine su elementi di fatto esulante dai compiti istituzionali della Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)