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Sez. T, Ordinanza n. 24909 del 09/09/2025 (Rv. 676635-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 119 del 2018 (cd. "rottamazione-ter") - Estinzione del processo - Presupposti - Mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676635-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della stessa, oltre che alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati, sicché, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza

per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 14, dello stesso decreto.

Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 14 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)