Sez. 1, Ordinanza n. 2390 del 08/11/1967 Cc. (dep. 26/03/1968) Rv. 107339 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - AMNISTIA - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - IMPUGNAZIONE - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - AMNISTIA - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - IMPUGNAZIONE - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Quando un reato sia colpito, lungo il corso di un procedimento penale, da una causa estintiva, il giudice deve, in ogni stato e grado del procedimento medesimo, applicare tale causa, pronunciando sentenza di proscioglimento (art 152, PP, cod proc pen). solo se sia evidente, malgrado la sopravvenuta causa di Estinzione e al momento in cui quest'ultima interviene, che l'imputato non abbia commesso il fatto, o che questo non sussista o non costituisca reato, il giudice ha il potere-dovere di prosciogliere nel merito, anziche applicare la causa estintiva. Nel caso che il giudice di merito abbia, pero, ritenuto in sussistente la condizione, prevista dal cpv. Dell'art.152 cod.proc. pen. per un proscioglimento di merito, ed abbia, quindi, applicato la causa estintiva, nel giudizio di Cassazione non e consentito rilevare un difetto di motivazione circa tale rifiuto, prendendo in esame gli Atti e le risultanze processuali, perche cio importerebbe un annullamento con rinvio e, quindi, la ulteriore prosecuzione di un procedimento penale nel quale si e gia verificata una causa di Estinzione del reato. Alla Corte suprema e, quindi, consentito soltanto il controllo della motivazione della sentenza impugnata, al fine di vedere se da essa (e da essa soltanto) risulti la evidenza di un pieno proscioglimento nel merito, che debba sostituirsi a quello pronunziato in conseguenza della causa estintiva solo in tale ipotesi la Corte regolatrice puo applicare il cpv. Dell'art.152 cod.proc.pen. e annullare senza rinvio la decisione impugnata, sostituendo alla formula di proscioglimento derivante dall'applicazione della causa estintiva quella piena di merito. (V.104495, anno 1967, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)