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Sez. 3, Sentenza n. 18444 del 17/09/2005 (Rv. 584419 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Rivalutazione del credito risarcitorio e interessi - Mora dell'assicuratore - Superamento del massimale - Ammissibilità - Titolo di responsabilità - Conseguente regime probatorio.
Stato
decisa il 2005-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584419-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicolo a motore l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto la corresponsione dell'indennità al danneggiato entro i limiti del massimale di polizza; se, però, nell'adempiere la sua obbligazione, cade in mora, egli può trovarsi ad essere obbligato oltre il limite del massimale, rispondendo a titolo di responsabilità per inadempimento rispetto ad una obbligazione pecuniaria: conseguentemente, non occorrerà fornire la prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, mentre oltre questo livello è necessaria l'allegazione e prova (se del caso, mediante ricorso a presunzioni) di un danno maggiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)