Sez. 2, Sentenza n. 2108 del 27/02/1991 (Rv. 471096 - 01)
Procedimento civile - Successione nel processo - Successione particolare nel diritto controverso - In genere. | Posizione del successore a titolo particolare - Suo intervento in appello - Ammissibilità - Disciplina ex art. 344 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Chiamata in causa del successore - Termini e formalità per la chiamata del terzo - Inapplicabilità - Mancata trascrizione della domanda giudiziale - Ininfluenza.
Procedimento civile - Successione nel processo - Successione particolare nel diritto controverso - In genere.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, non avendo una posizione processuale e sostanziale distinta da quello del suo dante causa, può in ogni caso intervenire od essere chiamato in causa, senza che in appello operino i limiti risultanti dall'art. 344 cod. proc. civ. (intervento del terzo) e non ostando alla ammissibilità della sua chiamata in causa - che non soggiace neppure ai termini ed alle forme prescritti dall'art. 269 dello stesso codice - la mancata trascrizione della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)