Sez. 1, Sentenza n. 1341 del 22/05/1963 (Rv. 262014 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - AZIONE REVOCATORIA - VALORE DEL CREDITO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - AZIONE REVOCATORIA - VALORE DEL CREDITO.*
Nell'Azione revocatoria, il valore della causa dev'essere determinato non gia sulla base dell'atto impugnato, bensi sulla base del credito per cui si agisce in revocazione, anche se il valore dei beni alienati risulti superiore. (V 72'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)