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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1196 del 18/01/2017 (Rv. 642564 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642564-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)