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Sez. 1, Sentenza n. 4893 del 23/04/1992 (Rv. 476942 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami | Reclamo inerente ad atto esecutivo della procedura - Decisione - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476942-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami

Contro il provvedimento del tribunale fallimentare, che decide sul reclamo inerente ad atto esecutivo della procedura, è ammissibile il ricorso per cassazione, "ex" art. 111 Cost., per la stessa ragione per cui tale ricorso è ammesso - nel processo esecutivo individuale - contro la sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., e cioè perché la pronuncia sul reclamo risolve un incidente (di tipo cognitorio) sulla ritualità dell'atto esecutivo del giudice delegato (nella specie, trattavasi di reclamo contro il provvedimento con cui il giudice delegato aveva concesso all'aggiudicatario di un bene del fallito una proroga per il deposito del prezzo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 576, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)