Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane
Testo in vigore al
Art. 9
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunita' competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.
Art. 10
1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione.
2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunita'. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunita' competente per territorio.
Art. 11
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e di religione e della pari dignita' dei cittadini senza distinzione di religione, come pure e' esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.
2. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunita'.
Art. 12
1. Alle Comunita', alle associazioni e agli enti ebraici, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, e' riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
3. Alle scuole elementari delle Comunita' resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Art. 13
1. Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle universita' e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.
Art. 14
1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice copia ai nubendi.
4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresi' rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto del matrimonio.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile, all'atto del matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Dall'atto del matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:
a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale e' stato celebrato il matrimonio;
b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
c) le dichiarazioni di cui al comma 4 eventualmente rese dai coniugi.
6. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove e' avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne da' notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
9. Resta ferma la facolta' di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.
Art. 15
1. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunita' competente o dell'Unione.
2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.
3. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la Comunita' competente.
Art. 16
1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della comunita' competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.
2. Alla Comunita' che faccia domanda di aver un reparto proprio e' data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunita' e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita' della legge e della tradizione ebraiche.
4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunita' o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.
5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunita' competente.
6. Nei cimiteri ebraici e' assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.
Art. 17
1. Lo Stato, l'Unione e le Comunita' collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge sara' costituita una Commissione mista per le finalita' di cui al comma 1 e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici.
3. La Commissione determina le modalita' di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.
4. Alla medesima Commissione e' data notizia del reperimento di beni di cui al comma 1.
Art. 18
1. Le Comunita' ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.
2. La Repubblica italiana prende atto che le Comunita' curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunita' stesse.
3. Le Comunita'israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalita' giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunita' ebraiche.
4. La costituzione di nuove Comunita', nonche' la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunita' e dell'Unione.
Art. 19
1. L'Unione delle Comunita' israelitiche italiane conserva la personalita' giuridica di cui e' attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunita' ebraiche italiane.
2. L'Unione e' l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.
3. L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attivita' delle Comunita'; mantiene i contatti con le collettivita' e gli enti ebraici degli altri paesi.
Art. 20
1. Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Presso il Ministero dell'interno sono altresi' depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.
3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformita' al testo depositato.
Art. 21
1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunita' competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Conservano la personalita' giuridica i seguenti enti aventi finalita' di culto che svolgono altresi' attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a):
a) Asili infantili israelitici - Roma;
b) Ospedale israelitico - Roma;
c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;
d) Orfanotrofio israelitico italiano "'G. e V. Pitigliani" - Roma;
e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;
f) Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze;
g) Societa' israelitica di misericordia - Siena.
3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalita' giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.
Art. 22
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, puo' essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.
4. L'Unione o la Comunita' interessata trasmette il provvedimento al Ministero dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al comma 3 e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.
Art. 23
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:
a) Pio istituto Trabotti - Mantova;
b) Opere pie israelitiche - Torino;
c) Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;
d) Asilo infantile "Levi" - Vercelli;
e) Opera pia "Foa" - Vercelli;
f) Pia opera di misericordia israelitica - Verona;
g) Opera pia Moise' Vita Jacur - Verona;
h) Opera pia Carolina Calabi - Verona;
i) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;
l) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;
m) Opera pia Moar Abetulot - Livorno;
n) Opera del tempio israelitico - Bologna;
o) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;
p) Istituto Infantile ed elementare israelitico "Clava" - Asti;
q) Congregazione israelitica di carita' e beneficenza - Asti;
r) Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato
(Alessandria);s) Ospizio marino israelitico italiano "Lazzaro Levi" Ferrara;
t) Ospizio marino israelitico - Firenze;
u) Opere pie israelitiche - Padova;
v) Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova;
z) Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.
2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti puo' essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il patrimonio degli enti soppressi a termini dei commi 1 e 2 e' trasferito alle Comunita' di appartenenza.
4. I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 24
1. L'Unione delle Comunita', le Comunita' e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A tale fine l'Unione e le Comunita' depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
3. Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.
4. All'Unione, alle Comunita' e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non puo' essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Unione, le Comunita' e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 25
1. L'attivita' di religione e di culto dell'Unione, delle Comunita' e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunita' e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredita' e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Art. 26
1. La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.
2. Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:
a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Art. 27
1. Agli effetti tributari l'Unione, le Comunita' e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita' diverse da quelle di religione o di culto che restano, pero', soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario per le medesime.
Art. 28
1. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attivita' connesse sono determinati dalle autorita' civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo e' trascritto nei registri immobiliari.
3. Tale vincolo puo' essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunita' competente e l'autorita' civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.
Art. 29
1. L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attivita' assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.
2. Non puo' comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.
3. Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attivita' assistenziale e sanitaria e' garantito il diritto di liberta' religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa, senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.