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Sez. L, Sentenza n. 1047 del 20/01/2014 (Rv. 629927 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - CLASSIFICAZIONE E RUOLI | Segretari trasferiti a seguito di procedure di mobilità esaurite - Reinquadramento di cui all'art. 1, comma 49, l. n. 311 del 2004 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629927-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - CLASSIFICAZIONE E RUOLI

In tema di passaggio dei segretari comunali o provinciali presso altre pubbliche amministrazioni, l'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ne disciplina il re inquadramento a seguito del processo di mobilità, non è applicabile alle procedure esaurite alla data di entrata in vigore della legge stessa, indipendentemente dalla precedente categoria (A, B o C) di inquadramento del pubblico dipendente. Ne consegue che il segretario comunale o provinciale, trasferito ad una P.A. diversa da quella di provenienza per effetto di procedura di mobilità già esaurita al momento dell'entrata in vigore della legge n. 311 cit., non ha diritto al suddetto reinquadramento.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)