Sez. 1, Sentenza n. 876 del 18/02/1994 Cc. (dep. 16/03/1994) Rv. 196831 - 01
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Norma sulla fungibilità della detenzione - Conflitto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 comma quarto cod. proc. pen., in quanto detta norma è rispondente alla finalità di impedire che nuovi fatti illeciti trovino la loro sanzione in una pena già espiata, non potendosi ammettere che questa possa precedere il reato in modo da incoraggiarne, anziché sconsigliarne, la ripetizione attraverso la precostituzione di una riserva di impunità a favore del soggetto anteriormente detenuto, mentre il fondamento della pena, come mezzo di giustizia retributiva e di emenda, postula che essa segua e non preceda l'azione del colpevole.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)