Sez. 1 - , Ordinanza n. 22771 del 25/09/2018 (Rv. 650756 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Concordato fallimentare - Omologazione - Norma attributiva di privilegio - Dichiarazione di incostituzionalità - Conseguenze - Retroattività - Limite preclusivo - Omologa del concordato - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Qualora il decreto di omologazione del concordato fallimentare abbia riconosciuto ad un credito un grado privilegiato, in applicazione di una norma attributiva di prelazione successivamente travolta da dichiarazione di illegittimità costituzionale con efficacia "ex tunc", detta efficacia retroattiva non si estende ai rapporti ormai definitivamente esauriti, per essersi verificato uno degli eventi cui l'ordinamento collega il loro consolidamento, tra i quali rientra la definitività del riparto fallimentare al pari di quella dell'omologazione in parola, trattandosi in entrambi i casi della cristallizzazione del passaggio dalla posizione di creditore concorsuale (sulla base dello stato passivo) a creditore concorrente (sulla base della regolazione giudiziale, nel primo caso, o consensuale nel secondo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 129 com. 4, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 37 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)