diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1799 del 21/04/1986 Cc. (dep. 27/05/1986) Rv. 172824 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE O QUALIFICATA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - NOTIFICAZIONE IN CARCERE DI UN MANDATO O DI UN ORDINE DI CATTURA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESCLUSIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172824-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE O QUALIFICATA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - NOTIFICAZIONE IN CARCERE DI UN MANDATO O DI UN ORDINE DI CATTURA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESCLUSIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - RATIO.*

La mera notificazione in carcere ad un imputato detenuto di un ordine o di un mandato di cattura per delitto di partecipazione ad associazione per delinquere non può far conseguire l'effetto sostanziale di interrompere lo stato di consumazione in corso, trattandosi di un fatto addirittura irrilevante anche ai soli fini della prova dell'avvenuto recesso. Un tale effetto può essere riconosciuto solo alla sentenza di primo grado, posto che la cristallizzazione dell'imputazione nel decreto di citazione a giudizio e la possibilità della contestazione suppletiva al dibattimento, con la precisazione sino a quella data della effettiva permanenza del reato, segnano il momento di saldatura - sia pur per necessaria "fictio iuris" - dell'aspetto sostanziale con quello processuale del reato e, salvaguardando il principio del "ne bis in idem", impediscono lo sviamento del procedimento penale dalla sua istituzionale e garantista funzione di strumento di applicazione del diritto penale sostanziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)